Quesito:
Sono Titolare di una Ditta Artigiana
Alimentare. Saltuariamente, in agosto, mia moglie collabora in cucina. Devo
aprire per essa una posizione previdenziale INPS o dato il breve periodo posso
farne a meno? Grazie.
Risposta:
L'art. 02 l.463/1959 prevede l'obbligo
dell'iscrizione alla Gestione Artigiana INPS dei "familiari
coadiutori" (tra cui nel 02°comma è compreso anche il "coniuge")
che collaborino all'impresa in via prevalente e abituale, e non siano già
dotati di iscrizione previdenziale quali Con-Titolari dell'Impresa, ovvero
lavoratori subordinati.
L'art. 21.09-ter DL 296/03
ha istituito una fascia di "tolleranza" per quelle collaborazioni
familiari, saltuarie, meramente occasionali.
Nel caso della Ditta Artigiana, cioè, è
consentita alla Ditta Individuale avvalersi del lavoro del familiare, senza
determinare in capo a questi alcun obbligo di iscrizione alla Gestione
Artigiana INPS (quale "familiare coadiutore"), ove il collaboratore
sia parente entro il terzo grado e il lavoro non copra più di 90 giornate.
La ratio di questa "franchigia" risiede nella
gratuità dell'apporto del familiare: sotto tale periodo, la gratuità si
presume, al di sopra non si presume.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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