In merito al post pubblicato oggi http://costidellavoro.blogspot.it/2013/08/il-dipendente-chiamato-testimoniare-in.html, una cortesissima Collega mi ha inviato le puntuali e coerenti osservazioni che seguono.
Pubblico intervento e risposta, credendo di fare cosa utile ai fini dell'approfondimento di un tema (il trattamento della testimonianza del Dipendente), su cui non mi consta esservi giurisprudenza o prassi sviluppata almeno nel settore privato.
Messaggio:
Scusa, ma io ritengo
che il titolo dell'assenza rilevi, come giustamente hai osservato anche tu, ai
fini di poter ritenere l'assenza "giustificata".
Sul fatto di ritenerla
retribuita a completo carico del datore di lavoro, io propenderei in tal senso
solamente nel caso in cui il dipendente sia stato chiamato per conto
dell'azienda e per fatti riconducibili all'azienda e non per fatti e/o eventi
strettamente personali.
In quest'ultimo caso, a
mio modesto parere, il dipendente godrà di un permesso retribuito tra quelli a
sua disposizione dal ccnl di appartenenza.
Buon lavoro
Risposta al Messaggio:
Mi fa molto piacere
confrontarmi con questa domanda.
La Sua posizione è
molto coerente dal punto di vista civilistico e contrattuale.
Se ho ben capito, però,
non siamo molto distanti: dire che il giorno è retribuito o dire che è coperto
da permessi, tipo ROL (da quello che ho capito dalle Sue parole) è considerare
in ogni modo retribuito il permesso: direttamente nel primo caso, indirettamente
nel secondo. E' vero che la questione si stempera dal punto di vista pratico.
Come è evidente che il
Lavoratore dovrà preavvisare, pena il diritto del Datore ad applicare adeguate
sanzioni disciplinari ...
A me interessava
fissare un principio un punto di diritto.
A mio modesto avviso,
cioè, i principi che regolano la retribuzione del Datore di Lavoro e le
condizioni di ripartizione del rischio da assenza del Lavoratore devono essere
integrati con le "garanzie" disposte per il teste dal Codice di Procedura
Penale (e parzialmente civile) che tutelano la massima "serenità" del
teste. In nome di questo principio, coerentemente, molte disposizioni del
Comparto Pubblico, dichiarano "retribuibile" l'assenza nel giorno
della testimonianza del Dipendente.
Un principio che, pure
dove non enunciato, riterrei prudente e coerente presupporre in ogni ambito,
proprio per l'implicazione "pubblica" della testimonianza.
Viceversa, perdere un
giorno di retribuzione (e dico "perdere", senza nemmeno il succedaneo
dei permessi) può incidere sulla "non serenità" del teste, specie in
processi delicati ...
In ogni caso, questa
soluzione la preferisco come opportuna perchè mette il Datore in condizione di
maggiore tranquillità da possibili contestazioni Avvocatizie di possibile
"condizionamento", "subornazione" del teste etc. Laddove
invece, se non paga il Dipendente, può essere più facilmente attaccato ...
Nessun commento:
Posta un commento