Ho concluso un rapporto di Associazione in partecipazione con mia figlia, come Barista nello stabilimento balneare di mia figlia. Questa al 15 settembre si dimetterà. Devo effettuare la convalida in questo caso, anche se l'Associata è mia figlia?
Risposta:
Al momento, la risposta affermativa è la più coerente e la più prudente.
La disposizione comunque è tutt'altro che chiara.
L'art. 07.05°comma DL Lavoro, nel descrivere la tipologia di contratti di associazione utili agli effetti di cui alla norma, richiama l'art. 2549.02°comma del Codice Civile. Questo articolo è stato modificato dalla l. 92/2012 e contiene una disciplina relativa al numero degli Associati utile per la trasformazione ope legis del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a questo esclusivo fine esenta le Associazioni dei familiari.
Riteniamo che, non essendo stata richiamata ex. art. 07 DL lavoro, la speciale casistica delle "associazioni in partecipazione dei familiari" questa non possa avere alcuna rilevanza ai fini della disciplina della convalida delle dimissioni.
Il rinvio all'art. 2549.02°comma Codice Civile, allora, deve intendersi alle "associazioni con partecipazione di lavoro" con l'effetto di radicare la disciplina della convalida a tutti i casi di partecipazione (anche minoritaria) di lavoro; e di escludere tale disciplina in tutti gli altri casi di partecipazione ... non lavorativa.
Ma sul punto occorre attendere le disposizioni del Ministero.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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