Quesito:
Apprendistato CCNL Commercio, come
rinnovato dall'accordo 24/03/2012. Per gli apprendistati stipulati secondo il
TU app. (D.lgs. 167/2011), come si computano gli scatti di anzianità? Grazie.
Risposta:
Nel vigore della precedente disciplina
sull'apprendistato, questa era la situazione: dato che, per il trattamento
degli apprendisti, il CCNL (art. 190) rinviava al solo "trattamento
normativo" dei lavoratori subordinati comuni, tacendo sul
"trattamento economico", ne discendeva la convinzione che, nel corso dell'apprendistato,
non sarebbero maturati gli scatti di anzianità. Al termine del rapporto, e
sopravvenendo la qualificazione, è stato in genere riconosciuto il diritto agli
scatti, in forza dell'art. 19.02°comma l. 25/1955, che riconosceva ai fini economici
e contrattuali l'anzianità del Dipendente (così nell'interpretazione della
Cassazione sent. 20074/2010, che, però, si era pronunciata per contratti di
formazione-lavoro, ma a fronte di una comune disposizione).
Ora, con l'entrata in vigore del TU app.,
l'art. 19.02°comma è stato cancellato, nè si rinvengono disposizioni omologhe
nel TU, nè nell'intesa sull'apprendistato. Dedurre, però, che, da questa
circostanza possa escludersi la corresponsione degli scatti, una volta
intervenuta la "qualificazione" dell'apprendista e la conferma a
tempo indeterminato, significa frustrare un principio di pari trattamento; è,
pertanto, auspicabile che intervenga una pronuncia chiarificatrice del
Ministero del Lavoro sotto forma di Interpello.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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