L'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori
dipendenti agricoli è regolata da disposizioni speciali rispetto alla
disoccupazione "normale" (ASpI), nella specie l'art. 32 l. 264/49 e
l'art. 01 DL 02/2006 conv. in l. 81/2006.
La caratteristica di tale indennità è
che essa è destinata a compensare un evento di disoccupazione già decorso e non
un evento successivo alla presentazione della domanda: in questo senso, il
trattamento viene corrisposto in riferimento allo stato di disoccupazione
verificatosi nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
E' essenziale comunque precisare che,
come per l'indennità di disoccupazione-base, anche in Agricoltura l'evento
disoccupazione fa riferimento alla "disoccupazione involontaria"
(indotta tipicamente dal licenziamento).
In questo senso, l'indennità non scatta
in presenza di dimissioni (salvo, per principio generale enunciato dalla
Consulta, i casi di "dimissioni per giusta causa" ex. art. 2119 Codice
Civile).
Con riguardo alla casistica delle
dimissioni, comunque, l'INPS ha provveduto a cesellare casistiche particolari
(Msg INPS 1063/2000).
In questo senso, se le dimissioni
(tipicamente del lavoratore a tempo indeterminato) riguardano uno o più
rapporti di lavoro instaurati nell'anno di riferimento della prestazione,
l'indennità non spetta.
Se, invece, nello stesso periodo di
riferimento si sono chiusi per dimissioni alcuni, ma non tutti i rapporti di
lavoro, i relativi rapporti sono da ritenere utili sia ai fini del diritto, sia
ai fini del numero delle giornate di prestazione da liquidare.
Con questo, è anche opportuno precisare
che tutti i periodi di inoccupazione intercorrenti tra un periodo di lavoro
cessato per dimissioni e un nuovo rapporto sono da considerare non indennizzabili.
E se le dimissioni sono motivate dalla
volontà dell'interessato di accedere a pensione di vecchiaia e anzianità, senza
soluzione di continuità? A questo fine, l'INPS ha precisato con Msg 31253/2010
che non spetta l'indennità di disoccupazione (per quanto essa sia riferita a
periodo pregresso il pensionamento). Viceversa spetta, se le dimissioni del
Lavoratore sono motivate per l'accoglimento della pensione di inabilità: in
questo caso, il Lavoratore mantiene il diritto all'indennità di disoccupazione.
Va da sè che quando le norme parlano di
"dimissioni", esse devono intendersi compendiate dai nuovi oneri di
"convalida" previsti dalla l. 92/2012.
Quanto ai requisiti, occorre distinguere
i casi di Operai Agricoli a tempo indeterminato (qui di seguito denominati OTI)
dagli Operai Agricoli a tempo determinato (qui di seguito denominati OTD).
Per quanto riguarda i primi (OTI),
l'indennità di disoccupazione spetta alle seguenti condizioni:
a) Possesso di anzianità di almeno 02
anni come Dipendenti Agricoli (compreso quello per cui è richiesta
l'indennità);
b) Accreditamento,
nell'anno per cui è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, di almeno 102
contributi giornalieri.
La misura dell'indennità è pari al 30%
della retribuzione effettiva (esclusa, ma il punto è controverso, la quota TFR
come da Msg INPS 1246/2011).
La durata del trattamento consiste in un
numero di giornate pari alla differenza tra 270 e le giornate di effettiva
occupazione, con un massimo di 180 giornate.
Inoltre, in presenza di almeno 78
giornate di attività dipendente agricola, gli OTI hanno diritto alla
prestazione cd "con requisiti ridotti".
Ai sensi dell'art. 21.02°comma l.
223/91, i Lavoratori agricoli in CIG con contratto a tempo indeterminato, che
vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di
integrazione salariale, hanno diritto al trattamento ordinario di
disoccupazione nella misura del 40% della retribuzione.
Il diritto alla prestazione decorre
dalla data di cessazione del rapporto, previa presentazione, da parte del
Datore di Lavoro, dell'elenco dei lavoratori licenziati, ai quali si riferiva
la domanda di integrazione salariale.
A loro volta, gli OTD (Operai a Tempo
Determinato), in forza degli artt. 25 l. 457/72, 07 l. 37/1977, dell'art. 01.55-56
l. 247/2007, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso, possono fruire
alternativamente del:
a) Trattamento di disoccupazione
ordinaria, compresa quella con requisiti ridotti, riservata ai lavori saltuariamente
occupati e stagionali.
A questi fini, quali requisiti occorre,
in alternativa:
- Accreditamento nell'anno per cui è
richiesta l'indennità e nell'anno precedente di 102 contributi giornalieri;
- Almeno 78 giornate di lavoro
dipendente nell'anno cui si riferisce la domanda (cd requisiti ridotti).
b) Trattamento di
disoccupazione speciale, per coloro che possono vantare un maggior
numero di giornate di lavoro agricolo.
A questi fini, quali requisiti occorre,
in alternativa:
- Almeno 101 giornate di lavoro
nell'anno cui si riferisce la prestazione;
- Almeno 151 giornate di lavoro
nell'anno cui si riferisce la prestazione.
La misura dell'indennità è pari al 40%
della retribuzione assoggettata a contributi (cioè, l'effettiva se supera i
valori minimi), anche in questo caso non comprensiva della "quota
TFR".
Il numero di giornate di iscrizione
negli elenchi nominativi deve essere compreso entro il limite delle 365
giornate del parametro annuo di riferimento.
Ai fini delle giornate indennizzabili,
l'INPS valuta la "prevalenza" dei periodi di lavoro agricoli e di
quelli non agricoli.
In entrambi i casi, è richiesto che
l'OTD sia in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno 02 anni (compreso
quello per cui viene richiesta l'indennità), prevalentemente come dipendente
del settore agricolo.
A titolo di contributo di solidarietà,
l'INPS detrae dall'indennità di disoccupazione una quota del 9% per un massimo
di 150 gg. indennizzati. Pertanto, in ipotesi di corresponsione dell'indennità
per un numero superiore di giornate, la detrazione si applica limitatamente
alle prime 150 giornate.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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