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lunedì 12 agosto 2013

L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA

L'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori dipendenti agricoli è regolata da disposizioni speciali rispetto alla disoccupazione "normale" (ASpI), nella specie l'art. 32 l. 264/49 e l'art. 01 DL 02/2006 conv. in l. 81/2006.
La caratteristica di tale indennità è che essa è destinata a compensare un evento di disoccupazione già decorso e non un evento successivo alla presentazione della domanda: in questo senso, il trattamento viene corrisposto in riferimento allo stato di disoccupazione verificatosi nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
E' essenziale comunque precisare che, come per l'indennità di disoccupazione-base, anche in Agricoltura l'evento disoccupazione fa riferimento alla "disoccupazione involontaria" (indotta tipicamente dal licenziamento).
In questo senso, l'indennità non scatta in presenza di dimissioni (salvo, per principio generale enunciato dalla Consulta, i casi di "dimissioni per giusta causa" ex. art. 2119 Codice Civile). 
Con riguardo alla casistica delle dimissioni, comunque, l'INPS ha provveduto a cesellare casistiche particolari (Msg INPS 1063/2000).
In questo senso, se le dimissioni (tipicamente del lavoratore a tempo indeterminato) riguardano uno o più rapporti di lavoro instaurati nell'anno di riferimento della prestazione, l'indennità non spetta.
Se, invece, nello stesso periodo di riferimento si sono chiusi per dimissioni alcuni, ma non tutti i rapporti di lavoro, i relativi rapporti sono da ritenere utili sia ai fini del diritto, sia ai fini del numero delle giornate di prestazione da liquidare. 
Con questo, è anche opportuno precisare che tutti i periodi di inoccupazione intercorrenti tra un periodo di lavoro cessato per dimissioni e un nuovo rapporto sono da considerare non indennizzabili.
E se le dimissioni sono motivate dalla volontà dell'interessato di accedere a pensione di vecchiaia e anzianità, senza soluzione di continuità? A questo fine, l'INPS ha precisato con Msg 31253/2010 che non spetta l'indennità di disoccupazione (per quanto essa sia riferita a periodo pregresso il pensionamento). Viceversa spetta, se le dimissioni del Lavoratore sono motivate per l'accoglimento della pensione di inabilità: in questo caso, il Lavoratore mantiene il diritto all'indennità di disoccupazione. 
Va da sè che quando le norme parlano di "dimissioni", esse devono intendersi compendiate dai nuovi oneri di "convalida" previsti dalla l. 92/2012.
Quanto ai requisiti, occorre distinguere i casi di Operai Agricoli a tempo indeterminato (qui di seguito denominati OTI) dagli Operai Agricoli a tempo determinato (qui di seguito denominati OTD).
Per quanto riguarda i primi (OTI), l'indennità di disoccupazione spetta alle seguenti condizioni:

a) Possesso di anzianità di almeno 02 anni come Dipendenti Agricoli (compreso quello per cui è richiesta l'indennità);
b) Accreditamento, nell'anno per cui è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, di almeno 102 contributi giornalieri.

La misura dell'indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva (esclusa, ma il punto è controverso, la quota TFR come da Msg INPS 1246/2011).
La durata del trattamento consiste in un numero di giornate pari alla differenza tra 270 e le giornate di effettiva occupazione, con un massimo di 180 giornate.

Inoltre, in presenza di almeno 78 giornate di attività dipendente agricola, gli OTI hanno diritto alla prestazione cd "con requisiti ridotti".
Ai sensi dell'art. 21.02°comma l. 223/91, i Lavoratori agricoli in CIG con contratto a tempo indeterminato, che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del 40% della retribuzione.
Il diritto alla prestazione decorre dalla data di cessazione del rapporto, previa presentazione, da parte del Datore di Lavoro, dell'elenco dei lavoratori licenziati, ai quali si riferiva la domanda di integrazione salariale.
A loro volta, gli OTD (Operai a Tempo Determinato), in forza degli artt. 25 l. 457/72, 07 l. 37/1977, dell'art. 01.55-56 l. 247/2007, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso, possono fruire alternativamente del:

a) Trattamento di disoccupazione ordinaria, compresa quella con requisiti ridotti, riservata ai lavori saltuariamente occupati e stagionali.

A questi fini, quali requisiti occorre, in alternativa:
- Accreditamento nell'anno per cui è richiesta l'indennità e nell'anno precedente di 102 contributi giornalieri;
- Almeno 78 giornate di lavoro dipendente nell'anno cui si riferisce la domanda (cd requisiti ridotti).

b) Trattamento di disoccupazione speciale, per coloro che possono vantare un maggior numero di giornate di lavoro agricolo.


A questi fini, quali requisiti occorre, in alternativa:
- Almeno 101 giornate di lavoro nell'anno cui si riferisce la prestazione;
- Almeno 151 giornate di lavoro nell'anno cui si riferisce la prestazione.

La misura dell'indennità è pari al 40% della retribuzione assoggettata a contributi (cioè, l'effettiva se supera i valori minimi), anche in questo caso non comprensiva della "quota TFR".
Il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi deve essere compreso entro il limite delle 365 giornate del parametro annuo di riferimento. 
Ai fini delle giornate indennizzabili, l'INPS valuta la "prevalenza" dei periodi di lavoro agricoli e di quelli non agricoli.
In entrambi i casi, è richiesto che l'OTD sia in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno 02 anni (compreso quello per cui viene richiesta l'indennità), prevalentemente come dipendente del settore agricolo.

A titolo di contributo di solidarietà, l'INPS detrae dall'indennità di disoccupazione una quota del 9% per un massimo di 150 gg. indennizzati. Pertanto, in ipotesi di corresponsione dell'indennità per un numero superiore di giornate, la detrazione si applica limitatamente alle prime 150 giornate.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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