Per i voucher-lavoro accessorio in agricoltura, cosa cambia dopo l'entrata in vigore del DL Lavoro? Grazie.
Risposta:
Il DL Lavoro ha lasciato intatta la disciplina dei voucher in agricoltura ex. art. 70.02°comma D.lgs. 276/2003, così come era stata "novellata" dalla l. 92/2012.
In questo senso, il voucher (lett. a art. 70.02°comma) è accessibile per la generalità delle Aziende Agricole solo se il lavoratore accessorio riveste lo status di "pensionato" o "giovane con meno di 25 anni" iscritto ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine o grado (in questo caso, l'attività dovrà per lo più svolgersi nel periodo estivo), ovvero universitari (in questo senso, l'attività potrà svolgersi senza vincoli di tempo).
In questo caso, il voucher è accessibile nel limite di "franchigia" generale di € 5.000 e non di € 2.000 per Committente.
Diversamente (lett. b) art. 70.02°comma), il voucher è utilizzabile per qualunque tipologia di persone, sempre per attività agricole di carattere "stagionale" a favore di "piccoli produttori agricoli" ex. art. 34.06°comma DPR 633/1972, a condizione che i lavoratori "utilizzati" non siano iscritti l'anno precedente agli elenchi dei lavoratori agricoli.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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