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lunedì 26 agosto 2013

CONDONO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE NON IN REGOLA: COSA SALVA LA SANATORIA?

Quesito:
Ho subìto una trasformazione forzosa in lavoro subordinato di contratti di associazione in partecipazione, culminati in quattro distinti provvedimenti: DTL, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate.
Se aderisco al nuovo "condono", cosa mi viene "abbuonato"? Grazie.

Risposta:
Innanzitutto, il "condono" è subordinato alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato degli associati (previo accordo con i Sindacati maggiormente rappresentativi) e alla stipula di atti di conciliazione individuale ex. artt. 411 ss CPC con versamento contestuale di un contributo straordinario del 5% della

"della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato".

Considerato il tenore del 07°comma, ne deduciamo che l'effetto del condono riguarda ogni accertamento: DTL, INPS, INAIL, Ag. Entrate, se si deve prestare fede al tenore del medesimo articolo:

"Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma".

Questa è la valutazione al momento più prudente e aderente al testo legislativo.
Ma occorre attendere specifiche ministeriali.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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