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mercoledì 28 agosto 2013

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE GIOVANI, QUANTO PRENDE IL DATORE DI LAVORO

Quesito:
A quanto può ammontare per il Datore il quantum della nuova agevolazione per l'assunzione di giovani?

Risposta:
La nuova agevolazione "per giovani" prevista dall'art. 01 DL 76/2012 recentemente convertito in legge consiste in uno sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino ad un massimo di € 650 mensili.
Il beneficio sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi. Detto periodo si riduce a 12 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato e sarà corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura, secondo disposizioni che emanerà l'INPS.
Come precisato dal Ministero del Lavoro nella Relazione di accompagnamento al DL Lavoro, "si prevede un beneficio economico equivalente alla decontribuzione totale fino a € 1.950 al mese (per un periodo massimo di 18 mesi) per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (€ 1.950,00 x 1/3= € 650).

Es. Retribuzione mensile lorda del neoassunto:                      € 2.000,00
      Limite massimo beneficio                                                €    650, 00
      1/3 Retribuzione mensile (sgravio)                                   €   666, 67

Il beneficio sarà riconosciuto alle condizioni alternative previste dalla legge per lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni i quali:

a) Siano privi di impiego regolarmente retribuito di almeno 06 mesi;
b) Siano privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

Nella precedente versione era contenuto un punto c) secondo cui era agevolabile il giovane che vivesse solo o con una o più persone a carico. Questo elemento è stato espunto in sede di conversione.
Le succitate condizioni, stando ad un'esegesi piuttosto accreditata, ricorrono "alternativamente" tra di loro: in questo senso, l'agevolazione sarebbe consentita anche in presenza di una sola delle caratteristiche soggettive sopra indicate, purchè riguardino giovani di età indicata sopra.
Essenziale che le persone di cui sopra siano state assunte/trasformate a tempo indeterminato (anche part time) al momento dell'approvazione delle necessarie disposizioni di "programmazione" finanziaria di cui all'art.01.10°comma DL Lavoro e comunque non oltre al 30/06/2015.
Ai fini dell'ammissibilità della nuova agevolazione, le nuove assunzioni dovranno determinare un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'assunzione.
In sede di conversione, è stata precisata l'esclusione dall'agevolazione del lavoro domestico.
Si rinvia a disposizioni di attuazione e interpretazione più specifiche del Ministero del Lavoro.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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