Quesito:
Come si qualifica e si computa il riposo
giornaliero del "lavoratore mobile" del settore Auto-trasporto?
Grazie.
Risposta:
Una piccola premessa: l'istituto del
"riposo giornaliero" è un istituto dotato di fatto di copertura
costituzionale (art. 36 Cost.), in quanto concorre, sia pure in negativo, a
fissare la durata massima giornaliera dell'orario di lavoro.
Da questo punto di vista, la soluzione
del D.lgs. 234/07 (a seguito delle normative comunitarie di settore prima fra
tutte il Reg. CE 561/2006) appare certamente più garantista della disciplina
scaturente dal RD 692/1923, che, avendo compendiato l'Autotrasporto tra le "occupazioni
che richiedono un lavoro discontinuo e di semplice custodia" (vedi Tabella
ex RD 2657/1923), aveva di fatto escluso per questi lavoratori l'osservanza di
limiti legali, solo faticosamente ricostruiti dalla giurisprudenza in via
pretoria, prima con riferimento alla normativa costituzionale e poi alla
normativa europea.
L'inserimento di una corposa disciplina
dei riposi concorre pertanto a delimitare una tutela più certa del Lavoratore
rispetto alla durata giornaliera del lavoro sia pure con temperamenti e più
ampie possibilità di deroga rispetto alla disciplina comune, per consentirne
gli adattamenti alla classica flessibilità tecnica del "lavoro
mobile", che vedremo tra poco (e che tendono a temperarne la
"consecutività", requisito molto severo per i lavoratori comuni).
In questo senso, la tipologia di
"riposi giornalieri" si suddividono in:
A) Riposi giornalieri regolari
(ordinari): 11 ore consecutive nell'arco delle 24 ore;
B) Riposi giornalieri regolari
frazionati: due periodi interrotti, rispettivamente di 03 e 09 ore nell'arco
delle 24 ore;
C) Riposi giornalieri ridotti: Entro
le 24 ore, cioè, il Lavoratore può effettuare un riposo giornaliero ridotto di
09 ore consecutive nell'arco delle 24 ore.
Che la legge consenta un indubbio
temperamento del requisito della "consecutività" del riposo
giornaliero è circostanza che si lascia apprezzare, solo se si pensi alla
peculiarità del lavoro di Autotrasporto.
Ad esempio, noi abbiamo già visto come
oltre le 04h e mezza, l'Autotrasportatore sia obbligato ad interrompere la
guida. Se questa situazione si verifica nel corso della giornata, può essere
assai conveniente all'Azienda il ricorso al frazionamento (ipotesi B) del
riposo giornaliero. Una pausa in giornata di 03 ore (che va imputata
"anticipatamente" a riposo giornaliero) è non solo molto più
garantista del "diritto all'interruzione" fissato da 30 a 45 minuti,
e molto giovevole per il recupero delle energie psicofisiche, ma è altresì
giovevole per la fluidità e la continuità dei servizi, potendo i servizi stessi
essere ripresi con minori vincoli sui riposi della giornata.
Questa disposizione, se ci si pensa,
trova un'armoniosa giustificazione e pendant con la disposizione del D.lgs.
66/2003, che ammette temperamenti ex. art. 07 al requisito della "consecutività"
del riposo settimanale, per quei lavori (tipicamente domestici, dirigenti etc.)
in grado di predeterminare il proprio orario di lavoro. E non c'è dubbio che
questa situazione sia verosimile per gli Auto-trasportatori.
In nessun caso, però, il riposo può
scendere sotto le 09 ore: periodo di tempo accettabile, e che coincide con il
periodo fisiologicamente consigliato per riposare (08 ore).
Per evitare abusi legati ad una gestione
troppo disinvolta dei riposi giornalieri ridotti, la legge prevede che la
fruizione di tale tipologia di riposi giornalieri possa avvenire non oltre tre
periodi entro due riposi settimanali nell'arco della settimana (vedi riposi
settimanali).
L'osservanza di tali tempistiche è
strettamente connessa alla corretta registrazione dei dati temporali di guida
nel cronotachigrafo obbligatorio.
In caso di inottemperanza (rilevabile
dal cronotachigrafo) si applicano le sanzioni amministrative ex. art.
174.04°comma Codice della Strada e gli artt. 202 (sanzione
ridotta) e 126-bis.
Da non confondere con i riposi
giornalieri, la previsione dei "riposi intermedi" ex. art.
05.01-02°comma D.lgs. 234/07, che impone agli Autotrasportatori, destinatari
delle disposizioni ex Reg. CE 561/06 e, in difetto, AETR, di non lavorare in nessun
caso per più di 06 ore consecutive senza un riposo intermedio pari a:
-30 minuti, se il totale delle ore è
compreso tra 06 e 09 ore;
-45 minuti, se il totale delle ore
supera le 09 ore.
I riposi intermedi possono essere
suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno.
E' evidente come questa preoccupazione viene agevolmente superata, utilizzando il frazionamento 03+09 h del riposo giornaliero.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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