Art. 13.
Altre detrazioni.
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro (5);
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al
rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000
euro (6);
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a
55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro
L'art.
13.01°comma DPR 917/1986 (TUIR) prevede che, se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (ad esclusione
dei redditi di pensione ex. art. 49.02°comma lett. a), ovvero redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente ex. art. 50.01°comma lett. a),b), c),
c-bis), d), h-bis), l) TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda
rapportata al periodo di lavoro nell'anno e graduata in relazione all'ammontare
del reddito complessivo.
In
particolare, per quanto riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, secondo la nuova disposizione, possono fruire della detrazione per
lavoro dipendente:
a) I Soci di Cooperative di produzione
e lavoro e delle altre Cooperative di cui all'art. 50.01°comma lett. a) (sempre
che il rapporto, diverso da quello associativo, intercorrente con la
Cooperativa, sia di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa);
b) I Lavoratori che percepiscono
indennità da terzi, in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro
qualità di lavoratori dipendenti (art. 50.01°comma lett. c);
c) I percettori di borse di Studio, di
premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento
professionale (art. 50.01°comma lett. c);
d) I Collaboratori coordinati e
continuativi;
e) I Sacerdoti (art. 50 lett. d);
f) I titolari di trattamenti
pensionistici erogati dalla previdenza complementare (art, 50 lett. h-bis);
g) Lavoratori impiegati in attività
socialmente utili.
La misura
delle detrazioni al 01/01/2014:
Come
precisao dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 15/2008, il Sostituto
d'imposta dovrà riconoscere le detrazioni ex. art. 13 TUIR, a prescindere dalla
dichiarazione di richiesta di fruizione presentata dal Lavoratore: questa
è la principale differenziazione, in punto di gestione amministrativa, tra
questa tipologia di detrazioni e le detrazioni per familiari a carico.
In effetti, in questo caso, il Sostituto d'imposta dispone di tutte le
informazioni per riconoscerle.
La legge di
stabilità 2014 (legge 27/12/2013 nr. 147) ha rimodulato le detrazioni, le
quali, oggi, devono intendersi secondo le seguenti progressioni:
DETRAZIONI IN VIGORE DAL 01/01/2014
Reddito
|
Misura
|
Nota
|
Fino a € 8.000, 00
|
€ 1.880
|
In ogni caso, l’ammontare della detrazione
effettivamente spettante, nmon può essere inferiore a € 690 per i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e a € 1.380, per i rapporti di lavoro a tempo
determinato.
Ciò significa che tali misure minime competono a
prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza
nell’anno.
Vi deve essere comunque almeno un giorno di
lavoro.
|
Da € 8.000, 01 a € 28.000, 00
|
€ 978, aumentato della differenza del prodotto tra
902 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del
reddito complessivo, e € 20.000.
|
978+ [902 x (28.000-RC)/20.000]*
*L’importo della parentesi quadra, da aggiungere a
€ 1.338, decresce al crescere del reddito.
Il comma 06 del nuovo art. 13 stabilisce che, se
il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Gli importi fissati dalla norma di € 978 ed € 902
devono essere rapportati al periodo di lavoro nell’anno (es. rapporto di 306
gg.= 978/365*306 etc.)
|
Da € 28.000,01 a € 55.000, 00
|
€ 978
In tal caso, la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di € 27.000.
|
978x [(55.000-RC)/27.000]*
*Il comma 06 del nuovo art. 13 stabilisce che, se
il risultato del rapporto indicato dalla norma, è maggiore di zero, lo stesso
si assume nelle prime quattro cifre decimali.
L’importo di € 1.338 deve essere rapportato al
periodo di lavoro nell’anno.
N.B.
Il
coefficiente deve essere troncato nella quarta cifra decimale.
|
Ad esaurimento,
in funzione della attuale Dichiarazione dei Redditi, si riporta lo schema
antecedente delle detrazioni, secondo la normativa in vigore fino al
31/12/2013.
Reddito
|
Misura
|
Nota
|
Fino a € 8.000, 00
|
€ 1.840
|
In ogni caso, l’ammontare della detrazione effettivamente
spettante, nmon può essere inferiore a € 690 per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e a € 1.380, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Ciò significa che tali misure minime competono a
prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza
nell’anno.
Vi deve essere comunque almeno un giorno di lavoro.
|
Da € 8.000, 01 a € 15.000, 00
|
€ 1.338, aumentato della differenza del prodotto tra 502 e
l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito
complessivo, e € 7.000.
|
1.338+ [502 x (15.000-RC)/7.000]*
*L’importo della parentesi quadra, da aggiungere a €
1.338, decresce al crescere del reddito.
Il comma 06 del nuovo art. 13 stabilisce che, se il
risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Gli importi fissati dalla norma di € 1.338 ed € 502 devono
essere rapportati al periodo di lavoro nell’anno (es. rapporto di 306 gg.=
1338/365*306 etc.)
|
Da € 15.000,01 a € 55.000, 00
|
€ 1.338
In tal caso, la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di € 40.000.
|
1.338x [(55.000-RC)/40.000]*
*Il comma 06 del nuovo art. 13 stabilisce che, se il
risultato del rapporto indicato dalla norma, è maggiore di zero, lo stesso si
assume nelle prime quattro cifre decimali.
L’importo di € 1.338 deve essere rapportato al periodo di
lavoro nell’anno.
N.B. Il
coefficiente deve essere troncato nella quarta cifra decimale.
|
Con la
revisione delle detrazioni, ad opera della l. 247/2014, la disposizione
contenuta nell'art. 13.02°comma TUIR è stata abrogata.
Precedentemente,
era stabilito che la detrazione spettante fosse aumentata di un importo
rispettivamente pari a:
a) € 10, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 23.000, ma non a € 24.000;
b) € 20, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 24.000, ma non a € 25.000;
c) € 30, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 25.000, ma non a € 26.000;
d) € 40, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 26.000, ma non a € 27.700;
e) € 25, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 27.700, ma non a € 28.000..
Base di
calcolo della detrazione:
Ai fini
della determinazione del reddito di riferimento utile per il calcolo del
coefficiente di determinazione della detrazione effettiva, si deve considerare:
a) Il reddito complessivo costituito
dalla somma dei redditi percepiti dalla persona, al netto degli oneri
deducibili;
b) Non concorre alla formazione del
reddito complessivo, ai fini della determinazione del reddito di riferimento
per il calcolo delle detrazioni, il reddito derivante dall'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nonchè il reddito
prodotto dai contribuenti cd "minimi" il cui reddito è assoggettato
ad imposta sostitutiva (Circ. AE 73/2007).
Qui di
seguito, alcune ulteriori precisazioni.
In merito
alla nozione di "reddito complessivo", l'Agenzia delle Entrate nella
Circ. 15/2007 ha avuto modo di precisare che, al fine di stabilire l'ammontare
delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle per lavoro dipendente
spettante ai titolari di questa tipologia di reddito, esso deve essere
determinato secondo le regole ex. art. 51 TUIR.
In
particolare, si dovrà anche considerare quanto previsto dall'art. 51.02°comma
lett. h) TUIR, il quale esclude dalla formazione del reddito di lavoro
dipendente "le somme trattenute al Dipendente per gli oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonchè le erogazioni effettuate dal
Datore di Lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi o
regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie di cui allo stesso art.
10.01°comma lett. b).
Giorni di
riconoscimento delle detrazioni:
I giorni per
i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla
retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta (Circ. 326/E/1997 e Circ.
3/1998).
Pertanto,
nel numero dei giorni relativamente ai quali spetta la detrazione, si devono in
ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non
lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna
retribuzione.
Si precisa
che, in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di
particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (per esempio, part
time orizzontale, verticale, misto), nè in caso di giornate di sciopero.
Inoltre, ai
fini dell'attribuzione delle detrazioni in parola, l'anno deve essere sempre
assunto come composto di 365 gg., anche quando è bisestile.
In presenza
di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i
quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei,
devono essere computati una sola volta.
Come
indicato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 15/2007, le detrazioni
spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a € 8.000 nella misura
di € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e di € 1.380 per i
rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al lavoro.
Ne discende
che le stesse non sono cumulabili tra loro nè con quelle minime previste per i
pensionati di cui ai commi 03 e 04 del nuovo art. 12, nè con quelle previste
per i redditi diversi di cui al comma 05 dello stesso art. 12 TUIR.
Il
contribuente che si trovi nella possibilità astratta di fruire di più di una
delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella più
favorevole.
CIRCOLARE 03/1998: ESTRATTO
Resta confermato, invece, che le
detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro o di
pensione nell'anno e cioe' al numero dei giorni compresi nel periodo di durata
del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per
lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto al
reddito di lavoro dipendente (compresi i trattamenti pensionistici) soggetti a
tassazione, a fronte del quale e' concessa la detrazione. In tale numero di
giorni vanno in ogni caso compresi le festivita', i riposi settimanali e gli
altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta
alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le
mensilita' aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa
senza corresponsione di assegni). Nessuna riduzione delle detrazioni va
effettuata in caso di particolari modalita' di articolazione dell'orario di
lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, ne' in presenza di giornate
di sciopero. Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo
determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo
di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il
diritto alla retribuzione.
In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato
caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad
es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante
per le festivita', i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi
compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di
tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto
esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come
lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti
collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle
medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato
all'unita' successiva. Si ricorda che ai fini dell'attribuzione delle
detrazioni, l'anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche
negli anni bisestili.
Si precisa, altresi', che le detrazioni competono nell'anno in cui i
redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, cio' anche
con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali,
ad esempio, le indennita' e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le
quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto
all'indennita' (ad esempio, per l'indennita' di disoccupazione, con riferimento
ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione
dell'indennita') e alle borse di studio. In merito a queste ultime si conferma
che le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo
assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad
anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio e' stata erogata per il
rendimento dell'anno scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero
anno; se, invece, e' stata corrisposta in relazione alla frequenza di un
particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso.
Infine, si ricorda che, in presenza di piu' redditi di lavoro dipendente,
nell'individuare il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, quelli
compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta soltanto e che, tra
i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle
detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i
quali si e' gia' fruito in precedenza delle detrazioni.
Rapporti di
lavoro inferiori all'anno:
L'Agenzia
delle Entrate, con Circolare 15/2007, precisa che gli obblighi del Sostituto
d'imposta in relazione ai rapporti di lavoro inferiori all'anno.
In
particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene che anche la detrazione per
redditi non superiori a € 8.000, fissata nella misura minima di € 690 e di €
1.380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per
quelli a tempo determinato, in via generale, debbano essere rapportate dal
Sostituto d'Imposta al periodo nell'anno, in applicazione dell'art. 23.02°comma
lett. a) DPR 600/1973.
Naturalmente,
il percipiente potrà fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta
in sede di Dichiarazione dei Redditi, ovvero, su richiesta, in sede di
conguaglio.
Resta fermo
che, se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il Sostituto
deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di
lavoro dipendente, che egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i
presupposti, tener conto della misura minima della detrazione, attribuendola a
partire dalla corresponsione della prima retribuzione.
A tal fine,
il Sostituto d'imposta può comunque invitare i Dipendenti a fornire, ove lo
ritengano opportuno, gli elementi che consentano un'applicazione più precisa
della nuova detrazione.
La detrazione
minima deve, quindi, essere applicata per l'intero ammontare previsto e
ragguagliata al periodo di paga.
Detrazioni
produzione reddito e lavoro a progetto:
L'Agenzia
delle Entrate, con Circ. 58 del 18/06/2001, ha chiarito che, quando si eroga il
compenso al collaboratore nel periodo di imposta successivo a quello di
maturazione, occorre avere riguardo al periodo di lavoro, cui il corrispettivo
si riferisce, ancorchè quest'ultimo ricada in un periodo di imposta precedente.
Pertanto,
ipotizzando un contratto di collaborazione coordinata e continuativa "a
progetto", con inizio il 01/06/2014 e termine il 31/12/2014: qualora il
Committente eroghi il compenso nel corso del 2014, egli è tenuto a riconoscere
le detrazioni di imposta in relazione al periodo di maturazione (ossia 214 gg.
relativi al periodo giugno-dicembre 2014), ma nella misura vigente al momento
dell'erogazione medesima (quindi, detrazioni vigenti nel 2014).
Resta fermo
il principio secondo cui, comunque, le detrazioni possono spettare nella misura
massima di 365 gg. per ogni periodo d'imposta.
Sul punto,
l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che, tra i giorni relativi ad
anni precedenti per i quali spettano le detrazioni fiscali, non vanno
considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si sia già fruito,
in precedenza, delle medesime detrazioni.
DETRAZIONI E REDDITI DA PENSIONE
Art. 13 TUIR
3. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro,
se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000
euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore
a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di
quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro,
se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000
euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1,
lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai
commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a (1):
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
50.200 euro.