Quesito:
Ho dovuto subìre la risoluzione del rapporto di lavoro per
dimissioni di un Dipendente Impiegato Commerciale, che, non contento delle
condizioni che gli avevo praticato, è andato a lavorare con la concorrenza.
Posso fargli causa, visto e considerato che percepiva cospicui ad personam tesi
a impedire simili voltafaccia?
Risposta:
Davanti al Suo quesito, è d'uopo una
domanda: esisteva un atto scritto che qualificava la corresponsione di tali
somme in chiave di non concorrenza?
Se manca un atto scritto, Lei non può fare
nulla.
Ai sensi dell'art. 2125 Codice
Civile, infatti, Lei avrebbe potuto impedire al Dipendente di svolgere
lavoro in un determinato settore, in un determinato ambito geografico, entro un
tempo determinato. Essenziale, ricordare che queste clausole non
possono validamente operare come "obbligazione di non facere", ossia di
astensione dall'assumere lavoro alle dipendenze/collaborazione altrui senza
un corrispondente indennizzo economico.
In assernza, Le rimane di agire
contro il Dipendente nei termini previsti dall'art. 2598 Codice
Civile, per "concorrenza sleale", ma ciò La obbliga a provare il "dolo
di annientamento" dell'Ex-Dipendente: una prova più che diabolica, molto remota
e forse non applicabile al Suo caso.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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