Quesito:
Una lavoratrice madre ha ottenuto il riconoscimento del
contributo per servizi di baby sitting da parte dell'INPS sulla base
dell'indennità di maternità. Nei mesi successivi al riconoscimento del
contributo, la Lavoratrice cessa. Quale la sorte del contributo?
Risposta:
Con Messaggio INPS nr. 17400/2013, il predetto
Istituto ha provveduto a chiarire che, ove il rapporto lavorativo cessi nel
corso dei mesi successivi al riconoscimento del contributo, quest'ultimo deve
essere rideterminato in funzione della cessazione.
A questo scopo, per quantificare il termine utile ai fini del
riconoscimento del beneficio, deve essere individuato il 12/07/2013 (giorno
successivo al termine di scadenza del bando per la presentazione delle richieste
di contributo in discorso), quale termine iniziale per le Lavoratrici, che, a
quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio, in
quanto da tale data per le Lavoratrici non era più possibile fruire dei periodi
di congedo parentale per il numero dei mesi di beneficio richiesti in
domanda.
Viceversa, per le madri Lavoratrici il cui congedo di
maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12/07/2013, il termine iniziale va
individuato nel giorno successivo alla scadenza del predetto congedo.
In entrambi i casi, il termine finale da considerare per la
quantificazine è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi
quale giorno ultimo lavorato.
Nell'intervallo di tempo sopra individuato, il computo dei
mesi di congedo parentale cui la Lavoratrice madre può rinunciare deve essere
effettuato con le regole ordinarie di cui alla Circolare INPS 17/1982 Allegato
01 punto 14.2.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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