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martedì 5 novembre 2013

SE IL DIPENDENTE IN TRASFERTA E' ALCOLIZZATO

Quesito:
Un Datore di Lavoro (Studio Professionale) invia il proprio Dipendente in trasferta per effettuare un corso di aggiornamento. Il Dipendente, in quel giorno ubriaco, provoca un incidente ad un terzo che si procura lesioni molto gravi. L'INAIL rifiuta l'indennizzo dell'infortunio e la famiglia della vittima denuncia penalmente per lesioni colpose il Datore di Lavoro e ne chiede il risarcimento. Il Datore di Lavoro, però, declina ogni responsabilità, asserendo egli di essere all'oscuro di tutto. Può scagionarsi?

Risposta:
E' opportuno distinguere concettualmente il problema dell'indennizzabilità INAIL dal problema della posizione civile e penale del Datore di Lavoro.
Dal punto di vista dell'indennizzabilità INAIL, fermo restando che l'infortunio occorso in trasferta per esercizio di compiti "comandati" dal Datore di Lavoro costituisce comunque "infortunio sul lavoro" e non "infortunio in itinere" (Circolare INAIL 52/2013), nel caso di specie il Sinistro non è indennizzabile dall'Istituto, ricorrendo nel caso di specie gli estremi del "rischio elettivo" assunto dal Lavoratore in stato di ubriachezza.
Dal punto di vista civile, la responsabilità del Datore è regolata dal combinato disposto degli art. 2049-2054 Codice Civile: dal punto di vista dell'infortunistica stradale, la responsabilità è radicata per il semplice fatto che il Datore ha messo a disposizione l'auto al Dipendente; per quanto riguarda le lesioni colpose, tralasciando l'analisi della fattispecie di reato e ragionando solo in termini di risarcibilità (teorica) da reato, la "colpa" del Datore può essere invocata ai fini risarcitori solo in termini di culpa in vigilando: avrebbe potuto sapere cioè il Datore che il Dipendente era ubriaco al tempo in cui aveva affidato l'auto aziendale? E se no, come invocare la legittima ignoranza e buona fede sull'alcolismo del Dipendente per escludere ogni onere risarcitorio? La faccenda è complicata nel caso di specie dall'incidenza dei controlli sanitari imposti ex. art. 41 D.lgs. 81/2008. Per gli Studi Professionali non esistono obblighi di speciale sorveglianza sanitaria per alcolismo ex. l. 125/2001, ma certo l'obbligo generico di sorveglianza sanitaria, che certamente incombe anche sullo Studio Professionale, non aiuta ad esonerare il Datore di Lavoro Professionista da culpa in vigilando.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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