Quesito:
Sono un Consulente del Lavoro e sono sconcertato dalla
confusione che regna sul nuovo apprendistato. Riesce, per cortesia, a
riepilogarmi il senso delle ultime novità?
Risposte:
L'ermetismo, che Lei giustamente accusa, nasce dalla
oltremodo pessima e deprecabile tecnica legislativa adottata, in punto di
apprendistato, dal DL Lavoro, che ha inizialmente previsto dei "principi" per
l'emanazione di apposite Linee Guida da parte della Conferenza
Stato-Regione; norme, quindi, non immediatamente operative (no self
executing). Senonchè, in sede di conversione, queste norme, pure se
generiche e chiaramente non adatte all'immediata applicazione, sono state
dichiarate esecutive al 01/10/2013, in difetto di Linee Guida, con ciò
costringendo Aziende e Consulenti del lavoro alla "quadratura del cerchio" o
meglio alla "distillazione della pietra filosofale": tale è, infatti, la pretesa
legislativa di chiedere alloperatore di applicare come "esecutive"
(executing) norme che, in realtà, non lo sono (perchè no self
executing).
Dopo i primi (ma problematici) tentativi di chiarimento della
Circolare del Ministero del Lavoro nr. 35/2013, sono in dirittura di arrivo le
Linee Guida che qualche indicazione in più paiono proprio darla.
Sulle Linee Guida, si segnala il pregevolissimo
commento di DE FUSCO-FAZIO ne Il Sole 24 Ore del 25/11/2013 nello speciale
Il nuovo apprendistato.
Secondo questa ricostruzione (che per altro segue gli auspici
da Noi avanzati in questo Blog), la riforma ha inteso rimodulare
l'obbligatorietà della formazione, precisando che, fermo restando il generale
obbligo dell'Azienda di sottostare alla formazione regionale comprensiva delle
ore di formazione di base e trasversale, la trasformazione del rapporto di
apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tout court
avviene solo se l'Azienda disattende la formazione tecnico-professionale (oltre
ad applicarsi la maggiorazione del 100% dei contributi INPS dovuti ex. art. 07
D.lgs. 167/2011 e già art. 53.04°comma D.lgs. 276/2003).
Se le infrazioni, riguardano le ore di formazione di base e
trasversale, si applicheranno le relative (lievi) sanzioni amministrative e la
carenza può essere valutata sul piano dell'inadempimento formativo, ma
rimediabile, non tale da stravolgere la funzionalità dell'apprendistato.
Se queste ragionevoli ed equilibrate considerazioni verranno
recepite e consolidate nella prassi, la semplificazione dell'apprendistato
sarebbe notevole, e ne trarrebbero beneficio enorme sia le PMI sia i
Lavoratori.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB
Vai alla Pagina FB
Nessun commento:
Posta un commento