Sono un Titolare di un' Impresa Edile,
convenuta in solidarietà ex. art. 29 D.lgs. 276/03 per il pagamento di
contribuzione INPS non versata ai Dipendenti dalla Ditta con cui aveva
avuto un appalto. Nel caso specifico, le retribuzioni erano state
corrisposte. Un caso, come Lei può vedere, suscettibile di integrare la
speciale previsione criminosa ex. art. 02 DL 463/1983. Senonchè, nella
diffida della controparte, si minacciava di convenire anche il mio
Cliente, responsabile solidale, nell'ipotesi criminosa ex. DL 463/1983 a
titolo di "concorso nel reato" ex. art. 110 Codice Penale. Ma davvero scatta il penale anche per me? Grazie del parere.
Risposta:
Il caso non mi
consta essere stato trattato nelle pubblicazioni che, almeno in questi
ultimi tempi, sono uscite in ambito di responsabilità solidale.
Per
quanto mi consta, e precisando che per approfondimenti più consolidati
serve il parere di un Legale, io sarei a ritenere non configurabile il
concorso nel reato in questo caso a carico del Co-obbligato solidale,
almeno in linea generale.
Questo per la semplice constatazione che il reato ex. art. 02 DL
463/1983 riguarda il "Datore di Lavoro" e certo tale qualità non si può
ritenere rivestita dal responsabile solidale che è estraneo. Di massima,
quindi, il reato de quo configura ipotesi di "reato esclusivo" che non
ammette concorso: un pò come (mutatis mutandis) l'incesto etc.
Diverso, però, è il caso che tra obbligato principale e obbligato
solidale interviene uno specifico accordo per sottrarre contribuzione
(dolo di sottrazione) al Lavoratore: in questo caso, il Giudice può
ricorrere al "concorso di persone" nel reato ex. art. 110 CP per punire
la societas sceleris (semprechè non ricorrano altri utili previsioni di
reato: concorso in appropriazione indebita, o associazione a delinquere
finalizzata all'appropriazione indebita/evasione contributiva). Ma si
tratta di casi di conclamata "frode", il cui onere della prova (non
semplice!) è a carico di chi si ritiene danneggiato e che di massima non
ricorre nei casi di semplici omissioni o ritardi del co-obbligato
solidale.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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