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lunedì 11 novembre 2013

RESPONSABILITA' SOLIDALE APPALTI E BENEFICIO DI PREVENTIVA ESCUSSIONE DELL'APPALTATORE

Quesito:
L'INPS ha notificato un accertamento per un'omissione contributiva a danno di Dipendenti Operai di una Ditta Metalmeccanica con cui avevo stipulato un contratto di appalto in collaborazione con la mia Ditta Edile. Se faccio opposizione, posso chiedere che sia convenuto a pagare per prima la Ditta Appaltatrice (Metalmeccanica)? Grazie.

Risposta:
Premesso che questo Blog non fornisce consigli sulle condotte da tenere in un procedimento giurisdizionale (competendo simili consigli ad un Avvocato), l'occasione ci è comunque utile e gradita per precisare che, allo scopo di razionalizzarne la farraginosa disciplina, il DL 05/2012 aveva introdotto per i chiamati ad adempiere in solidarietà per appalti la previsione del cd "beneficio della preventiva escussione": alla prima difesa, cioè, al Committente escusso in solidarietà veniva riconosciuta la prerogativa di chiamare in pagamento l'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Questa previsione, però, era stata introdotta dal DL 05/2012 solo con riguardo ai "trattamenti retributivi" e non contributivi. Resta comunque ferma, per le contribuzioni INPS versate dal debitore solidale, il diritto di regresso/ripetizione a carico del debitore principale (in forza dei principi comuni della solidarietà).
 

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