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martedì 12 novembre 2013

INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO, QUALE TUTELA PER IL DIPENDENTE?

Quesito:
Sono mesi che non ricevo lo stipendio dal mio Datore di Lavoro: posso rifiutarmi di lavorare come "contro-misura", dato che ricopro comunque funzioni delicate e mi trovo massimamente scoperta nell'esercizio di queste? Grazie.
 
Risposta:
Le pur poche parole da Lei impiegate per descrivere il Suo caso, riportano la Ns. attenzione sulla discussa applicabilità nel rapporto di lavoro subordinato della "sospensione della prestazione" come misura disposta ex. art. 1460 Codice Civile nei rapporti a prestazioni corrispettive per reazione all'inadempimento della controparte. Questa facoltà è stata recentemente confermata dalla Cassazione a favore dei prestatori di lavoro subordinato (Cass. 1693/2013) in un caso di illegittimo demansionamento. Personalmente, però, abbiamo alcune perplessità sull'efficacia di questa misura in termini di tutela effettiva del Dipendente, visto e considerato che nel Ns. ordinamento civilistico manca un'azione di tutela in forma specifica a favore del Lavoratore contro le omissioni del Datore, e visto che la rottura da parte del Lavoratore della continuità funzionale e materiale del rapporto di lavoro determina la pressocchè automatica risoluzione del rapporto di lavoro (con evidente pregiudizio del Dipendente). In questi casi, è pertanto meglio per il Lavoratore emettere diffida di inadempimento/messa in mora per retribuzioni arretrati con contestuali dimissioni. Dimissioni che, essendo motivate da "giusta causa", permettono al Dipendente di mantenere il diritto di accesso all'ASpI.
 

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