Quesito:
Sono mesi che non ricevo lo stipendio dal mio Datore di
Lavoro: posso rifiutarmi di lavorare come "contro-misura", dato che ricopro
comunque funzioni delicate e mi trovo massimamente scoperta nell'esercizio di
queste? Grazie.
Risposta:
Le pur poche parole da Lei impiegate per descrivere il Suo
caso, riportano la Ns. attenzione sulla discussa applicabilità nel rapporto di
lavoro subordinato della "sospensione della prestazione" come misura disposta
ex. art. 1460 Codice Civile nei rapporti a prestazioni corrispettive
per reazione all'inadempimento della controparte. Questa facoltà è stata
recentemente confermata dalla Cassazione a favore dei prestatori di lavoro
subordinato (Cass. 1693/2013) in un caso di illegittimo demansionamento.
Personalmente, però, abbiamo alcune perplessità sull'efficacia di questa misura
in termini di tutela effettiva del Dipendente, visto e considerato che nel Ns.
ordinamento civilistico manca un'azione di tutela in forma specifica a favore
del Lavoratore contro le omissioni del Datore, e visto che la rottura da parte
del Lavoratore della continuità funzionale e materiale del rapporto di lavoro
determina la pressocchè automatica risoluzione del rapporto di lavoro (con
evidente pregiudizio del Dipendente). In questi casi, è pertanto meglio per il
Lavoratore emettere diffida di inadempimento/messa in mora per retribuzioni
arretrati con contestuali dimissioni. Dimissioni che, essendo motivate da
"giusta causa", permettono al Dipendente di mantenere il diritto di accesso
all'ASpI.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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