L'art. 19 DPR 602/1973 (prima della "novella" del DL
69/2013) dispone che, in caso di temporanea situazione di difficoltà, al
contribuente può essere concessa una rateazione del debito verso l'Ente Pubblico
(Agenzia delle Entrate etc.) fino ad un massimo di 72 rate mensili (06
anni).
Il Debitore decade dalla rateazione in caso di mancato
pagamento di 02 rate.
Il DL del Fare ha allungato la rateazione a 120 rate mensili
(10 anni) e ha attenuato la previsione della decadenza dal beneficio della
rateazione. Tale piano di rateazione è oggi possibile dopo il mancato
pagamento di 08 rate, a condizione, però, che il debitore attesti straordinarie
difficoltà economiche a lui non imputabile, ma imputabile alla "crisi".
Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara
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