Quesito:
Sono stata tamponata mentre svolgevo lavoro
(dipendente) all'estero e ho accusato una serie di problemi nei giorni
successivi. Chi mi deve riconoscere la malattia professionale: lo Stato
Italiano, o lo Stato Estero?
Risposta:
La risposta al Suo quesito presuppone la risoluzione di
due profili preliminari:
a) Presupposto/Titolo contrattuale e
giuridico legittimante la permanenza all'estero, in relazione alle disposizioni
del lavoro dipendente;
b) L'individuazione della qualità
dello Stato dove è avvenuto l'infortunio, se Comunitario (UE) o
Extra-Comunitario (Extra UE): ciò consentirà l'applicazione del Reg. CE per la
Sicurezza Sociale Reg. 1403/1971 (se lo Stato è UE), ovvero l'applicazione della
speciale convenzione di Sicurezza Sociale (per Stati Extra UE), in mancanza, il
DL 317/1987.
Il primo profilo preliminare è l'individuazione del
titolo/presupposto contrattuale giustificativo della Sua permanenza all'estero.
Trattasi di semplice "trasferta"? ovvero di "stabile occupazione" nel territorio
dello Stato Estero? Ovvero di "temporaneo distacco" nello Stato Estero?
In secondo luogo, se lo Stato dove è svolta l'attività è uno
Stato UE la disciplina applicabile ai fini della gestione dell'infortunio
professionale e del relativo indennizzo, resta applicabile la disciplina
italiana (DPR 1124/1965):
a) In caso di mera
"trasferta" (lavoro svolto occasionalmente all'estero, con consegne
specifiche e limitate);
b) In caso di distacco per non
più di 12 mesi (prorogabile di altri 12, ovvero alla fine del
lavoro, secondo le procedure di cui al Regolamento), purchè il distacco non sia
motivato dalla necessità di sostituire un lavoratore nello Stato estero e sia
gestito con le specifiche amministrative (Mod. PD-DA1).
L’INAIL, in quest'ultimo caso, però, deve
comunque ricevere comunicazione dell’avvenuto distacco dei lavoratori
all’estero, sia per consentire di valutare se la lavorazione che i lavoratori
distaccati svolgeranno all’estero rientri nel rischio per il quale è stata
istituita la posizione assicurativa, sia perché in caso di infortunio o malattia
professionale verificatisi durante il distacco, l’Inail ricevuta la denuncia
deve attestare alla ASL la qualità di lavoratore assicurato ai sensi del TU
affinchè l’ASL possa notificarlo all’Istituto straniero preposto alle
prestazioni sanitarie ed assumerle a proprio carico.
In tutti gli altri casi, ovvero nei casi di
"stabile occupazione" del lavoratore italiano alle dipendenze del Paese estero,
si applica la disciplina dello Stato dove l'attività viene
esercitata.
Viceversa, se lo Stato dove è svolta l'attività
sia uno Stato Extra UE occorre verificare se esista una Convenzione specifica di
Sicurezza Sociale e seguire le disposizioni amministrative e previdenziali lì
dettate.
In assenza, si applicano le disposizioni del DL
317/1987.
In particolare, l'art. 3, comma 3,
l. 398/87 prevede che, per la malattia o l'infortunio o la malattia
professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'ente
straniero presso il quale è obbligatoriamente iscritto in forza della legge
locale, l'Istituto previdenziale italiano erogatore di analoga prestazione
economica riduce quest'ultima in maniera corrispondente. qualora nello Stato
estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali ed il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi
obblighi, i predetti valori possono essere ridotti, in misura corrispondente,
con Decreto del Ministro del Lavoro. E' previsto, inoltre, che la tabella delle
malattie professionali vigente in Italia può essere aggiornata con apposito
Decreto del Ministro del Lavoro in relazione alle tecnopatie proprie delle aree
geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività (art. 3, comma 1,
lett. a), legge 398/1987). Infine, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge
398/1987, i datori di lavoro devono anticipare le prestazioni economiche di
malattia e maternità (che sono poi conguagliate in conformità della legislazione
nazionale dal datore di lavoro con i contributi dovuti), nonché le prestazioni
economiche di indennità temporanea e assoluta dell'assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali che sono rimborsate trimestralmente
dall'INAL).
Inoltre, l’articolo 1
della legge 398/1987,in conseguenza della menzionata sentenza di
incostituzionalità, ha previsto una specifica disciplina per tali lavoratori
operanti all'Estero, a decorrere dal 9 gennaio 1986, consistente in un premio,
da corrispondere all'INAIL che dal 1° gennaio 2001 è determinato sulla base
delle quattro tariffe vigenti in Italia per tutti gli altri lavoratori, e di una
base imponibile costituita da specifiche retribuzioni convenzionali. Dunque ad
essi garantisce una serie di tutele.
Queste sono le coordinate principali di riferimento, entro
quali si potrà "incasellare" la Sua personale casistica.
Buona giornata
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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