Quesito:
Giovane Ingegnere, da poco laureato,
intendo aprire Partita IVA con regime agevolato (“Superminimi”). Cosa posso
dedurre fiscalmente delle spese della professione?
Grazie
Risposta:
Una breve nota per riscontrarLa sui
criteri di deducibilità delle spese relative all'esercizio della professione
per la quale Lei ha inteso aprire Partita IVA, aderendo al regime fiscale
agevolato di vantaggio per giovani/nuove attività di cui all'art. 24 DL 98/2011
e s.m.i.
A margine, Le ricordiamo che tale regime
prevede, fino a 05 anni consecutivi dall'apertura dell'attività,
ovvero fino al 35° anno di età del Contribuente "giovane",
l'applicazione di un'aliquota forfettaria del 5% sul reddito di lavoro autonomo
(onnicomprensiva, in quanto inglobante IRPEF, IRAP, IVA, addizionali), senza
applicazione di ritenuta da parte degli eventuali Sostituti d'Imposta, per i
ricavi sviluppati fino a € 30.000 nell'anno solare (con riproporzionamento per
dodicesimi, se la Partita IVA è aperta nel corso d'anno: es. se aperta a giugno
il limite sarà € 30.000/12x6= € 15.000) e per spese sostenute per beni
strumentali non superiori a € 15.000 in un triennio.
Il reddito tassabile, alla pari degli
altri redditi da lavoro autonomo ex. artt. 53-54 TUIR, è calcolato con
deduzione delle spese inerenti all'attività libero-professionale.
Per compendiare un breve prospetto di
spese deducibili, qui di seguito daremo un sintetico, ma esaustivo prospetto
delle principali casistiche.
In primo luogo, la deducibilità fiscale
dovrà essere subordinata al test di inerenza della spesa
(ossia ad una istruttoria, ancorchè minima, volta ad attestare la pertinenza
della spesa alla produzione del reddito libero-professionale), e dovrà essere
operata solo per quelle spese che siano state "effettivamente" sostenute
ex dm 02/01/2008 (quindi, sarà necessario allegare oltre alle fatture i
documenti di versamento: assegni, quietanze di pagamento etc.).
In quei casi in cui è la normativa
fiscale a stabilire in modo pressocchè diretto il grado di inerenza
all'attività di una spesa sostenuta, la medesima spesa è sempre e comunque
deducibile per il 50% (criterio definito dal Ministero dell'Economia con
Circolare 73/2007). Questo discorso vale essenzialmente, auto, PC, toner,
vitto/alloggio, benzina e stampante, che in questa soglia dovranno essere
oggetto di deduzione, considerato il corrispettivo fatturato e versato.
Allo stesso modo, è deducibile al 50%
per i Convegni di aggiornamento professionale, ma per discutibile disposizione
dell'art. 54.05°comma TUIR.
Viceversa, gli acquisti per cancelleria,
riviste/libri professionali, attrezzature generiche/speciali, mobili sono
interamente deducibili.
Per un compendio esemplificativo, che
conferma quanto qui detto si può altresì scorrere il seguente link: http://www.commercialistatelematico.net/software/modelli/Vademecum%20spese%20deducibili%20professionisti.pdf.
Cordiali saluti
Francesco Landi
Potete consultare la ns. pagina facebook al seguente indirizzo :
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