Sono il Titolare di una Ditta Individuale Agricola controterzista e intendo assumere un'apprendista per la stagione estiva dal 15/06 al 30/09. Cosa devo fare per impostare correttamente il contratto?
Grazie.
Risposta:
Per il settore agricoltura, la
disciplina dell'apprendistato (secondo le linee dell'art.
04.05°comma D.lgs. 167/2011, TU sull'apprendistato) risulta recepita
dall'accordo interconfederale del 30/07/2012.
Non esiste una norma che provveda a
specificare le casistiche di "lavoro stagionale" in analogia ad
esempio con le disposizioni di dettaglio contenute nel DPR 1525/1963.
L'accordo, in aderenza con il TU, utilizza una diversa espressione apprendistato
per "attività in cicli stagionali" che, al momento, pare accogliere
in sè qualunque tipologia di attività produttiva agricola, purchè concentrata
solo su determinati periodi annui. Quindi, non esiste un "numero
chiuso" di attività stagionali, ricorrendo le quali si legittima la
stipula dell'apprendistato stagionale.
Attenzione, però: se, infatti, la
contrattazione collettiva non ha ritenuto di limitare in Agricoltura
l'apprendistato stagionale codificando casistiche tassative di "causali
produttive tipicamente stagionali", essa ha introdotto altri non meno
penetranti limiti a livello di:
a) Mansioni;
b) Durata minima.
Con una tecnica di rinvio tutt'altro che
chiara al settore Florovivaisti e Agricoli "Impiegati" (tralasciando
cioè completamente il settore "Contoterzisti"), l'accordo limita la stipula dell'apprendistato stagionale per
mansioni operaie specializzate o di media complessità ex. art. 31
Categoria 1-2 (vedi allegato). Inoltre, per questa tipologia di mansioni è
prevista una durata minima di 04 mesi che al momento non è sovrapponibile con
il programmato impiego temporale dal 15/06 al 30/09. Infine, alla chiusura del
rapporto, il Datore deve impegnarsi per iscritto a garantire la continuazione
della formazione in caso di riassunzione.
E' quindi urgente un supplemento di
riflessione sull'ipotesi apprendistato, che, attualmente, richiede un serio impegno
formativo, non un semplice impiego ... "mordi e fuggi".
In questo caso, sarà opportuno valutare
altra forma di impiego.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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