Che ne è se un Dipendente assunto a
termine viene licenziato per mancato superamento del periodo di prova? Si
applica, in questo caso, il contributo di licenziamento?
Risposta:
Allo stato attuale, il contributo è
subordinato a eventi denominati di "interruzione del rapporto a tempo
indeterminato" a fronte di "causali che darebbero diritto
all'ASpI" (ossia licenziamento da parte del Datore di Lavoro).
Quindi, i requisiti sono essenzialmente
due:
a) Licenziamento proveniente dal Datore
di Lavoro (teoricamente, anche per periodo di prova, non essendo l'evento
escluso da quelli che danno titolo all'ASpI);
b) Sussistenza di un rapporto a tempo
indeterminato.
Nel caso di specie, difetta il requisito
sub-b).
Pertanto, il licenziamento del
Dipendente a termine per mancato superamento del periodo di prova attualmente
non da luogo all'obbligo datorile del contributo di licenziamento.
Resta l'aggravamento dell'1,4% se
l'assunzione a termine non rientra tra quelle per cui tale contribuzione aggiuntiva
INPS non sia dovuta (essenzialmente, assunzioni sostitutive).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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