Quesito:
Il CCNL Farmacie Private dispone che le
ferie siano da svolgersi nel periodo maggio-ottobre (art. 29). Non è davvero
possibile alla Farmacia far svolgere le ferie al personale dipendente in altro
periodo dell'anno?
Risposta:
L'art. 29 CCNL Farmacie Private da Lei
citato non condiziona il godimento delle ferie, imponendone il godimento
in specifici momenti dell'anno e non in altri.
L'indicazione emergente dal CCNL,
infatti, di maggio/ottobre come "mesi di fruizione delle ferie" è
solo indicata dalla contrattazione collettiva come "normale", ben
potendo, in funzione delle esigenze di Farmacia, delinearsi altra periodizzazione.
I periodi di ferie, comunque, sono
obbligatoriamente individuate in 04 settimane (26 gg all'anno) da godersi,
secondo indicazione di legge, in due frazioni di 02 settimane ciascuna.
L'art. 33 precisa che non è ammessa la
rinuncia delle ferie; tale condotta è passibile di sanzione amministrativa ex.
art.18-bis D.lgs. 66/2003.
Così, infatti, dispone la Circolare del
Ministero del Lavoro nr. 08/2005.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB
Vai alla Pagina FB
Nessun commento:
Posta un commento