AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




sabato 22 giugno 2013

DEDUCIBILE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI LA CONTRIBUZIONE PER IL "VOUCHER" DELLA BADANTE

Quesito:
L'anno passato mia mamma (anziana) si era rotta il femore. Non potendo contare sulla Badante che ordinariamente l'assisteva, avevo chiamato qualche notte un'altra ragazza ucraina con un voucher di lavoro accessorio. Posso scalarlo dalla dichiarazione dei redditi?

Risposta:
La risposta è affermativa, nei termini che seguono.
Nel Rigo RP23 possono essere indicati i contributi previdenziali a titolo di voucher da dedursi dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10.01°comma lett. e) TUIR per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore a € 1.549.37, tenendo presente che detti contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher, sono a totale carico del Committente. Vista la sua particolarità, detto importo può essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto di buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonchè la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
Infine, per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, si precisa che il Committente dovrà conservare le ricevute di versamento dei relativi buoni, nonchè copia dei buoni medesimi consegnati al prestatore (sia in forma cartacea o telematica), documento attestante la comunicazione all'INPS dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000, attestante che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB 

https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=tshttps://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts

Nessun commento:

Posta un commento