Quesito:
Posso dedurre i buoni pasto dei miei
Dipendenti? E dei Collaboratori familiari? Grazie.
Risposta:
La presente accompagna breve nota per
precisare che i buoni pasto (ticket restaurant) conferiti dalla Sua Ditta
Individuale ai Dipendenti non generano "retribuzione in natura"
(e conseguentemente non determinano nè quote contributive, nè tassazione a
carico dei fruitori), nella misura in cui non eccedano l'importo di € 5.29
giornalieri e siano erogati in convenzione secondo le disposizioni del DPCM 18
novembre 2005, ovvero recando obbligatoriamente la dizione "il buono
pasto non è cedibile, nè commerciabile, nè convertibile in denaro; può essere
utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore" (art. 05) e
sia stipulata (la convenzione) con Società di Capitali avente
capitale sociale non inferiore a E. 750.000 (art. 01).
Sulla deducibilità, occorre distinguere:
oltre la soglia degli € 5.29 si configura retruibuzione in natura e
quindi "spesa del personale" deducibile ai sensi dell'art.
95 TUIR, in quanto documentata come erogazione a vantaggio del Dipendente (benefit).
Negli altri casi, tali spese sono
deducibili, eventualmente come "spese di produzione", in quanto
passibili di superare positivamente il test fiscale dell'
"inerenza".
Questo è il caso dei "buoni
pasto" dei Collaboratori familiari.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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