Quesito:
Opero nel settore Commercio-Ortofrutta e
ho assunto un Operaio Agricolo di 3°livello per 3 mesi, fino al 30/09 pv.
Ho riscontrato che il CCNL prevede un
periodo di prova fino a 60 gg., ma, pur essendo il Dipendente
"nuovo", mi sembra eccessivo.
Si può fare un periodo di prova più
breve?
Risposta:
Ai sensi dell'art. 2096 C.C., il periodo
di prova è una clausola meramente eventuale del contratto di lavoro. Non solo,
il termine di CCNL è da individuarsi come termine massimo, derogabile a favore
del Lavoratore.
Nello specifico del CCNL
Ortofrtutticoli-Agrumari, poi, è lo stesso CCNL a prevedere una speciale
disciplina del periodo di prova per i "lavoratori stagionali". L'art.
38.03°comma, infatti prevede:
Per il personale
assunto a tempo determinato: la durata del periodo di prova, che dovrà in ogni
caso risultare da atto scritto, non dovrà superare il limite di 3 giorni di
lavoro effettivo per i lavoratori assunti per periodi fino ad 1 mese e di 6
giorni di lavoro effettivo per periodi superiori ad un mese.
Non sono assoggettati al periodo di prova i lavoratori che abbiano già prestato la loro opera alle dipendenze della medesima azienda in precedenti cicli stagionali.
Non sono assoggettati al periodo di prova i lavoratori che abbiano già prestato la loro opera alle dipendenze della medesima azienda in precedenti cicli stagionali.
Visto che il
lavoratore stagionale è "nuovo" e il rapporto ha durata trimestrale,
il periodo di prova è definito in un tempo massimo di 06 giorni.
Cordialità.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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