Quesito:
Azienda Agricola italiana intende
stipulare per il periodo estivo contratto a progetto con agronomo francese, che
collaborerebbe parte a "distanza", parte con trasferte in
loco. Cosa devo fare? I contributi si applicano secondo la legge italiana o
francese? E la regolamentazione contrattuale deve seguire la legge italiana o
francese? Grazie
Risposta:
Fedeli al monito lanciato dalla Corte di
Giustizia UE con sentenza nr. 221/1995, siamo a precisare che la risposta al
Suo quesito esige preliminarmente lo scrutinio delle disposizioni di
coordinamento di cui ai Regolamenti UE di Sicurezza Sociale.
Regolamento che deve ritenersi
estensibile anche alla Gestione Separata INPS, e, pertanto, di riflesso anche
ai cocopro, come specificato al riguardo dalla Circolare INPS 90/2009.
A questi fini, la sopra detta Circolare
ha assimilato il collaboratore a progetto ai Dipendenti ed è con riferimento
alla disciplina dei lavoratori dipendenti di cui ai Reg. UE Sic. Sociale che va
valutata la posizione del Suo collaboratore a progetto.
Per stabilire se nel caso di specie sia
applicabile la disciplina francese, occorre considerare la posizione del
lavoratore. Se può considerarsi residente/domiciliato in Italia o altro Stato
membro (p.e. Francia). A questi fini, rilevano in primo luogo le disposizioni
del TUIR ex. art. 02.02°comma che subordinano la prova di tale requisito
anzitutto al possesso della "residenza anagrafica", in secondo luogo
all'emergenza di indici (lavoro prevalente, famiglia etc.) che determinino una
permanenza nello Stato di residenza superiore almeno a 183 gg. , allora la
disciplina previdenziale della cocopro potrà seguire la regolamentazione dello
Stato di residenza. A questi fini, potrà applicarsi la legge francese, se la
residenza risulta localizzata significativamente in Francia.
A mio modesto parere, e dalle sommarie
informazioni che ci avete fornito, siamo a dubitare fortemente che possa
radicarsi nella disciplina previdenziale italiana una collaborazione a progetto
trimestrale, per di più in regime di "telelavoro", ritenendo a tutta
evidenza incongrua la configurabilità di obblighi contributivi in capo alla
Gestione Separata INPS. Sempre che i legami con il territorio italiano non
siano altrimenti ricostruibili (legami di famiglia, professione etc.).
E' evidente, però, che qualsiasi dubbio,
al riguardo, potrà essere sciolto coinvolgendo gli Enti Previdenziali francese,
in prima istanza, ma anche italiano, ai fini del rilascio dell'apposita
certificazione della legge previdenziale applicabile.
Quanto alla contrattualistica, essa è in
linea di principio libera, spettando alle Parti gli ordinari poteri di
determinazione discrezionale e di scelta tra legge contrattuale applicabile
(francese o italiana) riconosciute dalla Convenzione di Roma, compendiata nelle
vigenti disposizioni interne di diritto internazionale privato (art. 57 l.
218/95). Ciononostante, ognuno può rendersi conto come anche questa valutazione
sia condizionata dallo scioglimento del nodo della legislazione previdenziale
nazionale applicabile, in ragione dell'evidente opportunità che la legge di
regolazione contrattuale segua quella previdenziale. E questo per ovvie
ragioni: la legge previdenziale istituisce un potere di verifica e di controllo
da parte di un Istituto Nazionale che inevitabilmente condizionerà la
contrattualistica, essendo l'Istituto "abituato" a giudicare la
contrattualistica secondo i propri canoni. Quindi, ragioni di opportunità e di
economia procedurale, consigliano di applicare la contrattualistica italiana
(D.lgs. 276/03), se risulta applicabile la legislazione previdenziale italiana,
ovvero la contrattualistica francese, se risulta applicabile la disciplina
francese.
Sperando di aver contribuito a far luce
sulla complessa materia.
Cordialità
Cordialità
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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