Domanda:
In
caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda, quali obblighi incombono
sul Datore di Lavoro subentrante in punto di assistenza fiscale?
Risposta:
Nell’ipotesi
prospettata, il nuovo Datore di Lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni
di assistenza fiscale iniziate dal precedente Sostituto d’imposta (vedi
Risoluzione Agenzia Entrate num. 248/2002).
Domanda:
Dipendente dimessosi e rioccupato presso
Altra Azienda. Quali obblighi incombono sul nuovo Datore di Lavoro in punto di
assistenza fiscale?
Risposta:
Nell’ipotesi considerata, il nuovo Datore
di Lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza
fiscale iniziate dal precedente Datore di Lavoro. Il Datore di lavoro uscente
dovrà comportarsi come qualunque Datore, in chiusura del rapporto di lavoro, e
dovrà rimettere le operazioni di conguaglio allo stesso contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi.
ASPETTATIVA
SENZA RETRIBUZIONE:
Domanda:
Dipendente
in aspettativa senza retribuzione. Se la Dichiarazione dei redditi rileva un
credito di imposta, come potrà procedere al rimborso il Sostituto d’imposta se
il Dipendente non riceve compensi?
Risposta:
Se
il risultato del Modello 730 rileva un credito, il Sostituto d’imposta dovrebbe
effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute
relative ai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio –competenza. Se,
come nel caso di specie, il rimborso non può completarsi perché, in mancanza di
compensi, non è effettuata alcuna ritenuta, gli importi residui dovranno essere
rimborsati a cura del Contribuente medesimo. In questo caso, il Sostituto dovrà
notiziari il Contribuente degli importi residui rimborsabili.
Domanda:
Dipendente
in aspettativa senza retribuzione. Se la Dichiarazione dei redditi rileva un
debito di imposta, cosa dovrà fare il Sostituto d’imposta?
Risposta:
Se
il Sostituto, come nel caso di specie, è certo che nel periodo di assistenza
fiscale non procederà alla corresponsione di alcun compenso, egli dovrà
comunicare al Contribuente l’importo delle somme dovute che lo stesso dovrà
autonomamente versare.
Ove
dovesse invece versare compensi, dovrà invitare il Dipendente a opzionare o il
versamento diretto delle somme dovute, ovvero la trattenuta nel primo mese
utile con applicazione dell’interesse nella misura dello 0.40%.
DECESSO DEL DIPENDENTE ASSISTITO:
Domanda:
Dipendente
muore prima che siano completate le operazioni di conguaglio. Cosa deve fare il
Sostituto d’imposta?
Risposta:
Il
Sostituto d’imposta, in questo caso, dovrà astenersi dall’effettuazione delle
operazioni di conguaglio (sia a debito, sia a credito) e comunicherà agli eredi
che le somme a debito (o le rate ancora non trattenute), risultanti dalla
Dichiarazione, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti
dall’art. 65 DPR 600/1973, ovvero computate le somme a credito nella successiva
dichiarazione CUD 2014 (Circ. Ag. Entr. 14/2013) che deve (o può) essere
presentata per conto del Contribuente deceduto. In alternativa, gli eredi
possono anche presentare istanza di rimborso. L’Agenzia delle Entrate (Circ.
Ag. Entr. 14/2013) precisa che gli eredi non sono tenuti al versamento degli
acconti.
Domanda:
Se
il deceduto ha presentato Dichiarazione Congiunta, cosa succede?
Risposta:
In
questo caso, il Coniuge superstite dovrà separare la propria posizione
tributaria, utilizzando i dati che il Sostituto d’Imposta deve comunicare
secondo le indicazioni analitiche contenute nel Mod. 730-3 o nel Mod. 730-4
derivante dall’elaborazione di un CAF o di un Professionista abilitato. Il
debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non
sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto
valere nella successiva dichiarazione. Per tutte le situazioni particolari
sopra illustrate, la dichiarazione Modello 730 resta comunque presentata a tutti
gli effetti.
COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE DEL
SOSTITUTO D’IMPOSTA:
Domanda:
Mi
sono ritrovata in busta paga una trattenuta con denominazione “conguagli assistenza
fiscale”. In sostanza, il mio Datore di Lavoro mi ha prelevato una quota a mò
di compenso per questo servizio. Ma si può fare?
Risposta: No, per i conguagli
non spetta alcun compenso.
CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO:
Domanda:
Dipendente
si dimette prima delle operazioni di conguaglio. Cosa deve fare il Sostituto
d’imposta?
Risposta:
In
questo caso, il Sostituto non effettua le operazioni di conguaglio a debito e
comunica all’interessato che dovrà provvedere direttamente al versamento delle
imposte dovute. Il medesimo Sostituto è invece tenuto ad effettuare le
operazioni a credito, rimborsando le somme dovute mediante una corrispondente
riduzione delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti agli
altri lavoratori nello stesso mese con le modalità e i tempi ordinariamente
previsti.
Domanda:
Fino
a quando devo conservare i modelli di Dichiarazione di 730 di quest’anno?
Risposta:
Fino
al 31/12/2012, secondo quanto disposto dalla Circolare 14/2013 dell’Agenzia
delle Entrate.
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