La presente accompagna breve specifica
in ordine alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità sul
cd contributo di licenziamento:
Il nuovo contributo di licenziamento,
introdotto, dalla riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), dopo le
modifiche apportate dalla legge di stabilità risulta regolamentato come segue.
In tutti i casi di
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che intervengano
dal 1°.1.2013, per le causali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto (in modo teorico e non effettivo) alla nuova
ASpI, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS una somma pari al
41% del massimale mensile di ASpI, (che corrisponde al massimale per la
CIGS senza la riduzione del 5,84%) per ogni 12 mesi di anzianità
aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo
dell’anzianità aziendale sono compresi sia i periodi di lavoro con
contratto a tempo indeterminato, sia anche a termine, a condizione
che il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità o se
ha abbia luogo la restituzione del contributo addizionale dell’1,4%. Non
si computano a questi fini i periodi di congedo ex. art. 42.05°comma D.lgs.
151/2001.
Il contributo trova
applicazione anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato (purché
diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore), compreso il recesso
intimato al termine del periodo di formazione.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
per un licenziamento di Dipendente con
anzianità decennale
Ex. art. 02.31°comma l. 92/2012
ESEMPIO DI CALCOLO
Massimale ASpI: €
1.180,00
Contribuzione-base da
versare € 483 (41%-€ 1.180)
Contributo massimo da
versare € 1.449 (€ 483x3 annualità)
L'obbligo contributivo
citato viene meno in caso di dimissioni (salvo giusta causa e salvo
le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità), in
caso di risoluzioni consensuali (fatta eccezione per quelle sottoscritte a
seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art .7 della L. 604/1966,
trasferimento ad altra sede distante più di 50 km) e in caso
di cessazione del rapporto per morte del lavoratore.
Il contributo
non è dovuto, fino al 31.12.2016, nei casi in cui sia dovuto l’attuale
contributo d’ingresso nella procedura di mobilità.
Dal 2017, in caso di
licenziamenti collettivi senza accordo sindacale (essendo, da tale data
abrogate le disposizioni relative alla mobilità), il contributo di
licenziamento è triplicato.
Per il periodo 2013 - 2015, il contributo di licenziamento per l’ASpI non è dovuto nei seguenti casi:
- Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso alti datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
- Interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Per il periodo 2013 - 2015, il contributo di licenziamento per l’ASpI non è dovuto nei seguenti casi:
- Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso alti datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
- Interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
L’INPS, con Circolare
44/2013, ha disposto le prime istruzioni operative per il calcolo e il
versamento del contributo in argomento.
A questo fine, si coglie l’occasione di precisare che:
A) Il contributo è
scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo
stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del
rapporto di lavoro cessato (full
time o part time) e
a prescindere dalla sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi
dell'indennità medesima;
B) Per i rapporti di
lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione
al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera
mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno
15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da
versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 (483/12*10);
C) La contribuzione
va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione
rateizzata;
D) Il contributo è dovuto entro e non
oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in
cui si verifica la risoluzione del rapporto. In caso di inosservanza, si
applicano le ordinarie sanzioni in materia contributiva.
Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara
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