AVVERTENZA: Compendiamo in questa sede
vari quesiti comunque attinenti all'utilizzo del lavoro accessorio (voucher)
per lavori "stagionali".
QUESITO 1:
Posso impiegare il voucher per
assumere una Segretaria per la mia Azienda Agricola per il periodo estivo?
QUESITO 2:
Posso Impiegare il voucher per assumere
un Camionista per la mia Azienda di Commercio Ortofrutticolo?
QUESITO 3:
E se il camionista (di cui al
quesito 2) è iscritto a Ditta Artigiana come Pizzaiolo, questi si
troverebbe in una situazione di incompatibilità con l'iscrizione all'Albo delle
Imprese Artigiane?
Risposta:
I quesiti, in se stessi connessi, meritano
di essere trattati congiuntamente.
Il primo criterio applicativo che viene
in considerazione a questo fine è quello enunciato limpidamente dal Vademecum:
"Ai fini qualificatori risulta
determinante unicamente il rispetto del requisito di carattere economico dei
5000 o dei 2000 euro. Se la prestazione lavorativa è contenuta entro tali
limiti, al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle
modalità di svolgimento della prestazione ... In sostanza, se sono corretti i
presupposti di instaurazione del rapporto, il Legislatore presume che qualunque
prestazione rientrante nei limiti economici sopra descritti sia per definizione
occasionale e accessoria, anche se in Azienda sono presenti lavoratori che
svolgono la medesima prestazione con contratto di lavoro subordinato".
Pertanto, ricorrendo i limiti economici
sopra evidenziati, il voucher è utilizzabile dalle Aziende qui
citate per l'impiego sia della Segretaria, sia del Camionista. In questi casi,
stante l'impiego da parte dell'impresa, fermo restando il limite complessivo
annuale di € 5.000 "netti" (ma sul punto richiamiamo alla prudenza
per l'incidenza delle rivalutazioni ISTAT), i Lavoratori possono utilizzare
voucher presso il medesimo "Committente Imprenditore" per € 2.000.
Nel caso, però, del voucher per
Autotrasporto non ci nascondiamo la criticità di una simile operazione, un
pò per gli intrinseci rischi infortunistici (che verrebbero patentemente
sottovalutati con il ricorso al voucher, dotato della copertura INAIL base del
4 per mille), un pò per la complessità amministrativa dell'autotrasporto, che
obbliga alla tenuta di cronotachigrafo etc. e che può agevolare la prova di
abusi o di usi non congrui del voucher per palese simulazione
o frode alla legge (la raccomandazione in questo senso sviluppata.
Allo stesso modo, la fattispecie
richiede attenzione sotto il versante dei possibili riflessi sull'iscrizione
dell'impresa artigiana. Perchè se è vero che la contrattualistica a
voucher denota una forma di impiego marginale, l'attività di
autotrasporto, per i suoi intrinseci rischi, che presuppongono elevata
professionalità ed esperienza, si presta ad essere negativamente valutata sotto
il versante dell'art.05.ult. comma legge 443/1985 sull'artigianano
che impone all'artigiano di esercitare una sola attività artigiana.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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