Quesito:
Salve. Se espleto il tentativo di conciliazione avanti la DTL nel caso di
contenzioso per licenziamenti per motivo oggettivo in un’Azienda con meno di 15
Dipendenti, soggetta a tutela obbligatoria, posso far fruire l’ASpI al
Dipendente, una volta stipulato il verbale di risoluzione consensuale?
Risposta:
Nel vigore della
vecchia DS, l’INPS ha tendenzialmente escluso che il verbale di conciliazione
contenente risoluzione consensuale potesse valere come evento di disoccupazione
involontaria. Solo recentemente, l’art. 07 l. 604/1966 (modificato dalla l.
92/2012) ha ammesso che il verbale di conciliazione contenente mutuo
scioglimento del rapporto di lavoro, maturato in quella sede procedurale, dia
diritto all’ASpI. Ma parliamo di Aziende con più di 15 Dipendenti.
A ns. avviso, ci sono
spunti e argomenti per estendere l’accesso all’ASpI per risoluzione consensuale
anche nelle conciliazioni avanti la DTL per Dipendenti di Aziende con meno di
15 Dipendenti. E’ necessario al riguardo considerare cosa ha disposto l’INPS
con Messaggio 20830/2012:
"Sentito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che ha espresso parere concorde, si ritiene che l’ipotesi
della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all’art. 7 della legge n. 604 del 1966 conclusa in sede conciliativa con una
risoluzione consensuale configuri un’ipotesi di cessazione involontaria del
rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito
corrispondente. Pertanto, ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede
conciliativa mediante la nuova procedura di cui al novellato art. 7 della legge
n. 604 del 1966, attivata dal 18 luglio 2012 è possibile procedere, in presenza
dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all’erogazione
dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli
eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012."
Questo pronunciamento era stato sollecitato dalla circostanza che le
risoluzioni consensuali fino al 31/12/2012, pur nel vigore dell'art. 07, non
potevano produrre l'effetto di garantire la DS al Dipendente. Questa pronuncia
era ricavata "a diritto vigente" DS (pre-ASpI) e sarebbe interessante
ripercorrerla come possibile traccia. Se è vero che la risoluzione avanti la
DTL equivale a "cessazione involontaria", parrebbe consentito
l'accesso all'ASpI ad ogni forma di risoluzione consensuale avvenuta avanti la
DTL sia sopra i 15, sia sotto i 15.
E' una traccia da approfondire. Prima
di giungere a conclusioni definitive, occorre una presa di posizione ufficiale
da parte dell’INPS. Per il momento, è probabile che gli Uffici continueranno a
negare l’ASpI.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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