Come di consueto in tutti gli
anni, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni che i Sostituti d’imposta
dovranno osservare riguardo ai conguagli da effettuarsi in busta paga relativi
ai risultati scaturiti dalle operazioni di assistenza fiscale, per i lavoratori
che si sono avvalsi di tale possibilità.
Gli importi da trattenere o da
rimborsare sono rilevabili dai Modelli 730-4 ricevuti, tramite flusso
telematico. Al riguardo, si coglie l’occasione di precisare che i Sostituti
d’imposta/Intermediari Abilitati, che non lo avessero già fatto nel 2011 o nel
2012, ovvero che non ne dovessero modificare i dati, erano tenuti entro il 31
marzo a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo presso cui ricevere i
risultati del Mod. 730-4 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 22/02/2013 num.
23840).
Il risultato contabile delle
Dichiarazioni è reso disponibile, in via telematica, ai Sostituti d’imposta
dall’Agenzia delle Entrate a seguito di trasmissione telematica effettuata dai
CAF e dai Professionisti abilitati ai sensi dell’art. 16.4-bis comma del dm
164/99.
Il Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate 22/02/2013 ha approvato il Modello “Comunicazione per la
relazione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate (punto 8.1), che deve essere compilato e trasmesso
dai Sostituti d’Imposta indicando la propria sede telematica (Fisconline o Entratel) o quella dell’intermediario presso cui saranno resi
disponibili i dati contabili nel Mod. 730-4.
Detta procedura, come ha
ricordato la stessa Circolare 14/E/2013, per l’anno 2013, interessa, come lo
scorso anno, tutti i Sostituti d’imposta, fatta eccezione per l’INPS e i
Sostituti gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ai quali il
risultato contabile è trasmesso direttamente dal soggetto che ha prestato
assistenza fiscale) e costituisce una più agevole modalità di ricezione del
risultato contabile delle dichiarazioni Modello 730. Questa procedura garantisce
la Sicurezza della provenienza dei dati ricevuti e la possibilità di un’agevole
integrazione dei dati da conguagliare con quelli delle retribuzioni dei
Lavoratori/Soggetti interessati.
In via residuale (esempio Modello
730-4 restituiti ai CAF perché non di competenza dei soggetti che li hanno
ricevuti, oppure quando l’Agenzia delle Entrate risulta impossibilitata a
consegnare il risultato contabile al Sostituto), i predetti risultati contabili
potranno essere ricevuti ancora in forma cartacea direttamente dai CAF o dal
Professionista abilitato.
Decorrenza delle operazioni:
I Sostituti d’Imposta, in forza
dei commi 07-quinquies e 7-sexies dell’art. 42 DL 207/2008 (conv.
in l. 14/2009) sono tenuti ad effettuare le trattenute/i rimborsi, derivanti
dai Modelli 730, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio
(principio di competenza), non più “a partire dal mese di luglio” (principio di
cassa). Decorrenza confermata dall’Agenzia delle Entrate con Circolare
14/E/2013. Si coglie l’occasione di precisare che, per dette operazioni, non
spetta alcun compenso per il Sostituto d’Imposta.
Le operazioni di conguaglio:
I Sostituti d’imposta, nelle
operazioni di conguaglio, da eseguirsi a partire dalle retribuzioni di
competenza del mese di luglio 2013, devono tenere conto del risultato contabile
delle dichiarazioni elaborate direttamente (Mod. 730-3, assistenza fiscale
diretta- copia da consegnare al Dipendente entro il termine differito del
14/06/2013, ex DPCM 26/04/2013) e delle dichiarazioni (Mod. 730-4 anche
integrativi e/o rettificativi pervenuti in tempo utile per effettuare i
conguagli-risultati contabili trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il
10/07), oppure, in alcuni casi residuali, ancora direttamente dai CAF o
Professionisti (entro il 30/06).
Se il risultato contabile (somme
a debito e/o a credito) perviene oltre il predetto termine, il Sostituto
d’imposta deve provvedere alle operazioni di conguaglio a partire dal primo
mese utile, senza applicazione di interessi sulle eventuali somme a debito.
La Circolare 14/E/2013 ricorda
che i Sostituti d’Imposta devono restituire immediatamente ai CAF o
Professionisti Abilitati i 730-4 (anche se pervenuti dall’Agenzia delle Entrate
tramite i servizi telematici) relativi alle persone con le quali non hanno
avuto alcun rapporto di lavoro, e pertanto non sono tenuti ad effettuare i
conguagli. Per agevolare tale ultima operazione, nel Modello 730-4 sono
riportati l’indirizzo e-mail e il
numero di telefono del CAF o Professionista abilitato che ha prestato
l’assistenza fiscale).
ATTENZIONE: Gli Enti che erogano le pensioni effettueranno le
operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione a partire dal mese di
agosto o di settembre.
IMPOSTE INTERESSATE AL CONGUAGLIO:
a) IRPEF
saldo;
b) IRPEF
primo acconto (e secondo o unico acconto IRPEF da trattenere a novembre);
c) Anticipo
imposte 20% su alcuni redditi o tassazione separata;
d) Addizionale
Regionale IRPEF;
e) Addizionale
Comunale IRPEF (ove istituita);
f) Imposta
sostitutiva incremento produttività;
g) Contributo
di solidarietà del 3%.
Termini e modalità:
L’art. 19 del dm 164/1999 e la
Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 14/2013 stabiliscono quanto segue:
-
Le somme a
debito (di importo superiore con riferimento al singolo codice tributo
a € 12,00) risultanti dal prospetto di liquidazione (mod. 730-3 e mod. 730-4)
sono trattenute (salvo non siano sospese per eventi eccezionali) dalle
retribuzioni di competenza del mese di luglio 2013 (la prima retribuzione utile
potrebbe anche essere quella relativa al mese di luglio pagata nei primi giorni
del mese di agosto) e sono versate nel termine previsto per il versamento delle
ritenute del dichiarante relative allo stesso mese (per i codici tributo, vedi
apposito spazio). In caso di incapienza
della retribuzione, la trattenuta residua è effettuata dalla
retribuzione del mese successivo (o dei mesi successivi) dello stesso periodo
d’imposta (quindi, non oltre il mese di dicembre 2013), applicando l’interesse
dello 0.4% mensile (4.8% annuo) trattenuto anch’esso dalla retribuzione e
versato in aggiunta alle somme cui afferiscono. Per i Dipendenti, che
percepiscono nel mese di agosto, le retribuzioni di competenza del mese di
luglio, l’interesse dello 0.4% deve essere applicato dal mese di settembre.
ATTENZIONE: Il Contribuente può,
sotto la propria responsabilità, chiedere (Quadro F- Sezione V- del Modello
730) al Sostituto d’imposta, entro il mese di settembre:
a) La
trattenuta di minori acconti risultanti dalla Dichiarazione (Rigo F6, Colonna
2, colonna 4 e colonna 6 del Modello 730);
b) Di
non effettuare alcun versamento a titolo di acconto (Rigo F6, casella 1,
colonna 3 e colonna 5).
-
Le somme a
credito (di importo superiore, con riferimento al singolo codice
tributo a € 12.00, ovvero anche di importo inferiore, se derivante dalla
richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito IMU,
qualora dovuto) sono rimborsate a partire dalle retribuzioni di competenza del
mese di luglio 2013 (la prima retribuzione utile potrebbe anche essere quella
relativa al mese di luglio pagata nei primi giorni del mese di agosto) mediante
una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale
comunale e regionale all’IRPEF operate sui compensi corrisposti nello stesso
mese, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette
ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nel mese di luglio. In
questo senso, può essere utilizzata qualsiasi ritenuta d’acconto, a prescindere
dal codice tributo, con applicazione ad amplissimo raggio del DPR 445/97 e
secondo la Circolare 14/2013 mediante riduzione delle somme derivante da
conguagli a debito da assistenza fiscale (il che deve essere letto a conferma
della novità evidenziata lo scorso anno per la prima volta dall’Agenzia delle
Entrate). Nel caso in cui le predette imposte non siano sufficienti, il
rimborso delle somme versate verrà effettuato mediante una corrispondente
riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi
dell’anno 2013, ovvero, per effetto di quanto sopra precisato, mediante
utilizzo delle somme trattenute per effetto dell’assistenza fiscale. In
relazione a tale evenienza, la Circolare 14/2013 citata, precisa che il
Sostituto d’Imposta ne deve dare notizia al Dipendente, contestualmente
all’erogazione della prima rata di rimborso. In presenza di una pluralità di
aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile e in percentuale uguale per
tutti gli assistiti. Tale percentuale è determinata dal rapporto tra l’importo
globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i
percipienti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso) e l’ammontare
complessivo del credito da rimborsare;
ESEMPIO:
a) Ammontare
del credito residuo da rimborsare: € 2.500, 00;
b) Ammontare
delle ritenute da operare nel mese € 1.500, 00;
c) Percentuale
di rimborso da applicarsi ai crediti: (€ 1.500 x 100)/2.500= 60%
-
I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale
possono, compilando il Quadro I (IMU), qualora dovuta, richiedere di utilizzare
l’eventuale credito risultante dal 730 per effettuare autonomamente (mod. F24)
il versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2013. In sede di conguaglio delle
retribuzioni, il Sostituto d’Imposta provvederà a rimborsare l’eventuale differenza
tra il credito derivante dal 730 e l’ammontare utilizzato per il versamento
IMU. In particolare, se nel Modello 730 risulta barrata la casella 1 del quadro
I, ovvero l’ammontare della casella 2 è più alto del credito, il Sostituto non
effettuerà alcun rimborso;
-
Le somme
derivanti da modelli rettificativi (elaborati dal Sostituto d’imposta o
pervenuti direttamente dall’Agenzia delle Entrate o, nei casi residui, dai CAF
o dai Professionisti abilitati) o derivanti dai Modelli 730-4 pervenuti oltre il
termine per il 2013 del 12/07 (Dpcm 26/04/2012) devono essere conguagliate nel
primo mese utile del medesimo periodo d’imposta. Situazione questa che andrà
poi evidenziata utilizzando l’apposito Codice nel Modello 730/2014
semplificato;
-
Le somme a
credito derivanti dalle eventuali dichiarazioni integrative sono
rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute del mese di
dicembre;
-
Le imposte
relative alla seconda o unica rata di acconto IRPEF e per la cedolare secca
sono trattenute dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre (rimane
confermato per tale conguaglio il principio di cassa): in caso di incapienza
della retribuzione, la parte residua, maggiorata dagli interessi dello 0.40%
mensile, va trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.
Nel caso in cui al 31/12/2013 (inteso
come termine e non come periodo di paga del mese di dicembre) risultino ancora
delle somme da recuperare o da rimborsare, il Sostituto d’imposta
comunicherà all’assistito (entro il predetto termine del 31/12) utilizzando le
stesse voci contenute nel Modello 730-3/4, l’ammontare residuo che lo stesso,
autonomamente, dovrà versare nel mese di gennaio 2014 con le modalità previste
per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche
con l’interesse dello 0.40% mensile (considerando anche il mese di gennaio) o
recuperare, facendo valere il credito, nella successiva dichiarazione o nella
prima dichiarazione utile presentata, se nell’anno successivo, ricorrendo le
condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei
redditi (il Sostituto d’Imposta provvede altresì a indicare il credito nella
certificazione CUD).
A questo
riguardo, ricordiamo che la Circolare 15/2012 ha precisato altresì che, nel
caso di mancata indicazione nell’anno successivo del credito risultante dalla
precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli Uffici dell’Agenzia
delle Entrate a seguito della tempestiva istanza del contribuente.
Rettifiche del CAF, del Professionista abilitato
e del Sostituto d’Imposta:
L’Agenzia
delle Entrate (Circolare 14/E/2013) precisa che, nei casi in cui vengano
rilevati errori nella liquidazione del Modello 730 sia il CAF sia il
Professionista Abilitato devono provvedere alla loro correzione, procedendo a rideterminare
gli importi a credito o a debito in tempo utile per consentire l’effettuazione
delle operazioni di conguaglio entro il periodo d’imposta.
I risultati
andranno riportati nel nuovo Mod. 730-3 sul quale sarà barrata la casella “730
rettificativo”.
Se le
rettifiche riguardano anche il Modello 730 base, i Sostituti di dichiarazione
dovranno procedere anche alla correzione del Modello stesso.
Se la
rettifica è effettuata dal CAF o dal Professionista Abilitato, quest’ultimo
dovrà far pervenire al Sostituto d’imposta, tramite l’Agenzia delle Entrate
(ovvero direttamente nei casi residuali) un nuovo Modello 730-4 con barrata la
casella “rettificativi”.
A tale
proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le dichiarazioni Modello
730 a rettifica possono essere trasmesse anche oltre i termini previsti per
l’invio dei Modelli 730, purchè la trasmissione della dichiarazione all’Agenzia
delle Entrate avvenga entro l’11 novembre 2013 (il 10/11 pv cade, infatti, di
domenica). Sempre entro la medesima data, il CAF o il Professionista abilitato
comunicano ai Sostituti che non sono stati inseriti nel flusso telematico per
l’anno 2013 i risultati contabili (Mod. 730-4).
Il Sostituto
d’Imposta procederà ad effettuare i relativi conguagli a rettifica con il primo
mese utile del medesimo periodo di imposta, ed applicare, su eventuali tardivi
versamenti, gli interessi dovuti dal Contribuente (Circ. Ag. Entr. 14/2013).
In
quest’ultima ipotesi, nei confronti dell’Autore della violazione, si rendono
altresì applicabili le sanzioni ex. art. 13 D.lgs. 471/1997. Per la
regolarizzazione, può essere attivata la regolamentazione del ravvedimento
operoso (art. 13 D.lgs. 472/1997) con possibilità di pagamento della sanzione
in misura ridotta.
Dichiarazioni integrative:
Qualora il
Lavoratore riscontri nella Dichiarazione di Mod. 730 errori o omissioni, la cui
correzione determini a suo favore un maggior rimborso o un minor debito (ad
esempio, omessa o parziale indicazione di oneri deducibili o detraibili), o non
influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione
originaria, il Contribuente steso può presentare una dichiarazione Mod. 730
integrativo rivolgendosi direttamente al CAF dipendenti o a un Professionista
Abilitato (anche se il Mod. 730 originario è stato elaborato dal Sostituto
d’imposta che ha prestato assistenza fiscale diretta), entro il 25 ottobre
2013, nella dichiarazione deve essere indicato il “codice 1” nella casella “730
integrativo”.
Qualora, prima
del 25 ottobre, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il Modello 730
integrativo potrà comunque essere presentato (utilizzando il “codice 1”) se il
Lavoratore avrà un Sostituto d’imposta nel periodo ottobre-dicembre 2013.
Il
Contribuente è tenuto a presentare al CAF o al Professionista abilitato, per
permettere a quest’ultimo il controllo di conformità, la documentazione
relativa all’integrazione effettuata (il CAF o il Professionista abilitato
rilasciano ricevuta su Modello 730-2) ovvero tutta la documentazione se la
documentazione originaria era stata presentata al Sostituto d’Imposta
(assistenza diretta) o ad un altro CAF o Professionista abilitato.
Il CAF o
Professionista abilitato elabora un nuovo Modello 730-3, nel quale provvederà
ad indicare nella casella “integrativo” lo stesso codice risultante dal
frontespizio della Dichiarazione.
La
dichiarazione integrativa e il prospetto di liquidazione verranno consegnati al
Contribuente entro l’11 novembre 2013 (il giorno 10 cade di domenica) all’Amministrazione
Finanziaria per via telematica.
Entro il
medesimo termine, il CAF o Professionista abilitato dovrà far pervenire al
Sostituto d’imposta che effettua i conguagli, tramite i flussi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, ovvero direttamente nei casi residuali, il Mod.
730-4 integrativo, quest’ultimo effettuerà il conguaglio (credito a favore del
Contribuente) con la retribuzione da erogare nel mese di dicembre 2013.
Quanto alle
somme a debito, si consideri la situazione successivamente evidenziata e
rappresentata dal Codice 3: in questo caso, deve essere applicato l’interesse
dello 0,40% mensile a partire dal mese di agosto, ovvero dal mese di settembre
per i Dipendenti la cui paga di luglio è corrisposta nei primi giorni di
agosto.
Il conguaglio
derivante dal Modello 730 integrativo può essere effettuato anche da un
Sostituto d’imposta diverso da quello che ha praticato i conguagli del Modello
730 originario (il Sostituto è indicato nella dichiarazione integrativa).
Il modello 730
integrativo può essere utilizzato anche quando, per incompletezza o
incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria,
il Sostituto non è stato correttamente identificato. In tale caso, però,
nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione può essere
integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del Sostituto d’imposta
che deve effettuare il conguaglio, i rimanenti dati devono essere indicati
nella dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione
dei conguagli a partire dal mese di luglio (competenza), il medesimo soggetto
che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario
dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.
Qualora
l’integrazione riguardi errori o omissioni la cui correzione comporti un
maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione
dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, ma il risultato
contabile del Modello 730 originario non è mai pervenuto al Sostituto d’imposta
per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al Sostituto
che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere
indicato il codice 3. In tale ipotesi, la modifica deve essere apportata dallo
stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della
dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata
entro il 25 ottobre. In tale ipotesi, il Sostituto d’imposta effettuerà il
conguaglio sulla retribuzione del mese di dicembre e sulle eventuali somme a
debito deve essere applicato l’interesse dello 0.40% mensile a partire dal mese
di agosto (ovvero da settembre, per coloro che percepiscono la retribuzione di
luglio nel mese di agosto).
Nel caso in
cui il Dipendente cessi il rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, il
Sostituto è tenuto in ogni caso ad effettuare il rimborso mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli
altri dipendenti a partire dal primo periodo di paga utile, anche se diverso da
dicembre (Circ. Min. Fin. 31/E/2001).
ATTENZIONE: E’ importante
segnalare che, a norma dell’art. 02.08-bis del DPR 322/1998 è data al
Contribuente la possibilità di presentare il Modello UNICO integrativo di una
Dichiarazione di Mod. 730 anche nell’ipotesi in cui l’integrazione sia a favore
del Contribuente (minor debito o maggior credito). In tale ipotesi, il Modello
UNICO integrativo deve essere trasmesso entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a
quella in cui si riferisce la dichiarazione da integrare.
Ove il
Contribuente riscontri errori od omissioni (esempio omessa o parziale
indicazione del reddito) che comportino un maggior debito, ovvero un minor
credito, il Contribuente stesso sarà tenuto a presentare UNICO 2013 persone
fisiche e pagare direttamente le somme dovute.
Se i termini
previsti per la presentazione del Modello UNICO siano scaduti, la violazione
può essere regolarizzata attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13
D.lgs. 472/1997 e s.m.i.; art. 02 DPR 322/1998).
La
presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate
con la consegna del Modello 730 originario, quindi, non fa venir meno l’obbligo
del Sostituto di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute
in base al medesimo Mod. 730.
Annullamento:
Nell’ipotesi
di avvenuto annullamento della Dichiarazione Modello 730 da parte del CAF o del
Professionista Abilitato, l’informazione, precisa la Circolare 15/2012, viene
resa al Sostituto d’imposta mediante un Modello 730-4 listato con la dicitura
“annullato”. A tale proposito, la Circolare 14/2013 precisa:
Qualora sia già stato eseguito il conguaglio, il
Sostituto d’Imposta dovrà tener conto dell’annullamento e applicare su eventuali
tardivi versamenti gli interessi dello 0.40% mensile dovuti dal Contribuente.
Nella compilazione del Modello 770, dovrà seguire le indicazioni fornite per le
dichiarazioni rettificative.
La rateazione:
A norma
dell’art. 20 del D.lgs. 241/1997, le somme derivanti dal Modello 730, relative
all’IRPEF a saldo e primo acconto, alle addizionali regionali e comunali,
acconto addizionale comunale e regionale e all’anticipo del 20% delle imposte
su alcuni redditi soggetti a tassazione separata e cedolare secca, possono
essere trattenute (scelta del Contribuente) in forma rateale da 02 a 05 rate,
massimo 04, in questo caso per pensionati, da indicare nel Quadro F, Sezione V,
Rigo F6, Casella 7 del Modello 730/2013. La rateazione non può andare oltre il
mese di novembre 2013 (ultimo versamento 16/12/2013). Sulle rate
successive alla prima, sono dovuti, per le dichiarazioni presentate dal 01
luglio 2009 in poi (dm 21/05/2009) gli interessi nella misura del 0.33% mensile
(4% annuo).
Se il
conguaglio non può iniziare nel mese di luglio, il Sostituto d’imposta dovrà
ripartire il debito risultante dal Modello 730-3 o dal Modello 730-4 in un
numero di rate che sia il più vicino a quello scelto dal Contribuente, nel
rispetto del termine ultimo per la conclusione della rateazione (novembre).
Restano, in ogni caso, non dovuti gli interessi sulla prima rata.
Per il fatto
che la decorrenza delle operazioni di conguaglio è fissata con riferimento alla
retribuzione di competenza del mese di luglio (conseguentemente, i conguagli
possono decorrere da agosto, qualora le retribuzioni di luglio siano pagate nei
primi giorni di agosto), può (anche frequentemente) accadere che il Sostituto
d’Imposta debba rettificare il numero delle rate e conseguentemente il relativo
ammontare, tutte le volte che il Lavoratore abbia scelto il pagamento in 05
rate.
ESEMPIO:
-
Il Dipendente ha scelto di pagare il saldo IRPEF di €
1.000 in 05 rate (€ 200 ciascuna);
-
Il Sostituto d’imposta paga gli stipendi il 10 del mese
successivo a quello di competenza (la prima retribuzione utile per il
conguaglio è quella pagata il 10 agosto);
-
Il Sostituto d’imposta sarà tenuto a rideterminare le
rate, vale a dire dovrà ridurle a 04 e quindi trattenere mensilmente € 250
anziché € 200..
Sulle rate
successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0.33%
mensile.
La Circolare
14/2013 precisa inoltre che, nel caso in cui la retribuzione mensile sia
insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il Sostituto d’imposta
applica, oltre all’interesse dello 0.33% mensile dovuto per la rateazione,
anche l’interesse dello 0.40% per il differimento della trattenuta ai mesi
successivi.
ESEMPIO: 03 rate da € 100
Mese di luglio: Trattenuta € 50 (rata residua € 100);
Mese di agosto: Nessuna trattenuta per mancata retribuzione
(rata residua € 100+0.33% interessi);
Mese di settembre: Trattenuta 3a rata per € 100 più 1% di
interessi (0.33% mensile); più rata residua mese luglio € 50+0.8 interessi per
differimento della trattenuta; (0.40 mensile); più rata residua agosto
100+0.33% interessi rateali+0.40 interessi per differimento.
Versamento:
Le imposte
trattenute risultanti a debito dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3 e Mod.
730-4), il cui importo deve essere, con riferimento ad ogni singola imposta e
addizionale, superiore a € 12,00, devono essere versate entro il termine
previsto per il versamento delle ritenute d’acconto dell’assistito relativo
allo stesso mese, vale a dire il 16 del mese successivo a quello in cui è
effettuata la ritenuta.
Il versamento
è effettuato attraverso il Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
-
IRPEF a saldo: 4731 (anno di riferimento 2012), sezione
erario (valido anche per le collaborazioni);
-
IRPEF in acconto: 4730 (anno di riferimento 2013),
sezione erario (valido anche per le collaborazioni);
-
Acconto 20% sui redditi a tassazione separata: 4201
(anno di riferimento 2012, sezione erario);
-
Addizionale regionale all’IRPEF a saldo: 3803 (anno di
riferimento 2012), sezione IMU, altri tributi locali;
-
Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito
di lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale: 1057 (anno di riferimento
2012);
-
Contributo di solidarietà (3%): 1619, indicando il mese
e l’anno cui si riferisce la trattenuta (Risoluzione nr. 47/E/2012);
-
Cedolare secca: 1845 (acconto), 1846 (saldo), indicando
il mese e l’anno cui si riferisce la trattenuta (Ris. 49/2012);
-
Interessi per rateazione: 1630 per l’IRPEF (anno di
imposta cui si riferisce il versamento); sezione erario; 3790 per l’addizionale
regionale IRPEF (anno di imposta cui si riferisce il versamento), sezione
regioni; 3795 per l’addizionale comunale all’IRPEF (anno di riferimento 2012,
ovvero 2013 per l’acconto), sezione IMU e altri tributi locali.
Per quanto
riguarda, invece, le imprese non domiciliate fiscalmente in Sicilia, Sardegna,
Valle d’Aosta con impianti in dette Regioni, ovvero domiciliate in Sicilia,
Sardegna e Valle d’Aosta con impianto fuori regione, occorre utilizzare i
codici istituiti ad hoc (dm
10/08/1993; dm 06/08/1998).
Gli interessi
di differimento (0.4% mensili) vanno versati unitamente alle somme cui
afferiscono, mentre gli interessi per rateazione vanno versati utilizzando gli
appositi codici tributo sopra menzionati.
Secondo acconto IRPEF:
Dalla
retribuzione da corrispondere nel mese di novembre 2013 (in tale ipotesi
permane il principio di cassa), il Sostituto deve trattenere l’importo (non
rateizzabile) della seconda rata d’acconto IRPEF (o unica rata).
In caso di
incapienza, l’ammontare residuo è trattenuto dalla retribuzione che verrà
corrisposta nel successivo mese di dicembre, con la maggiorazione
dell’interesse nella misura dello 0.40% (mensile).
In caso di
ulteriore incapienza, l’importo residuo andrà versato direttamente
dall’interessato nel mese di gennaio, previa comunicazione (entro il
31/12/2012) del relativo ammontare da parte del Sostituto.
ATTENZIONE:
Il Contribuente che non
intende effettuare alcun versamento IRPEF e/o cedolare secca a titolo di
seconda o unica rata di acconto, o effettuare un versamento inferiore a quanto
dovuto in base al Modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 30/09/2012,
al Sostituto d’imposta che effettua il conguaglio.
Eventi eccezionali:
L’Agenzia
delle Entrate al punto 10.3 della Circolare 14/2013 ha precisato che i termini
per la presentazione della dichiarazione mediante il Modello 730, in assenza di
espresse disposizioni, non sono interessati da provvedimenti di sospensione degli
adempimenti. Ciò stante la complessità dello svolgimento dell’assistenza
fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempistica entro cui il
procedimento deve concludersi.
Pertanto, in
assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi
termini per gli adempimenti connessi con l’assistenza fiscale, i contribuenti
che risiedano in territori colpiti da calamità naturali o da eventi
eccezionali, che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti
fiscali, qualora intendano avvalersi dell’assistenza fiscale, devono rispettare
gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione dei redditi previsti.
Analogamente,
devono essere rispettati i tempi previsti da parte dei soggetti che svolgono
l’assistenza fiscale, compresi quelli previsti per l’effettuazione di conguagli
sulle retribuzioni.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
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