Il Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 è stato pubblicato in Gu del 150 del 28 giugno 2013.
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
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NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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sabato 29 giugno 2013
RINNOVATO CCNL LAVORO DOMESTICO 2013-2016
E'
stato sottoscritto il 21 maggio 2013, tra Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, UilTuCS-Uil e FederColf, l'ipotesi di contratto collettivo
nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. La
decorrenza va dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016.
IL VOUCHER (LAVORO ACCESSORIO) NEL GREST ESTIVO
Quesito:
Per un "GREST estivo"
posso utilizzare il voucher per "assumere" un'animatrice?
Risposta:
Al momento, e salvo sorprese del DL lavoro (che al momento non contiene disposizioni incisive in materia), la legge non pone preclusioni
all'impiego dei voucher (nei settori diversi da quelli
agricoli) che non siano connessi ai requisiti reddituali: in questo senso,
qualunque sia la tipologia soggettiva del lavoratore o la tipologia oggettiva
dell'impiego, se il rapporto non da luogo a compensi complessivi nell'anno
solare maggiori di € 5.000 "lordi" anche rivalutati, il voucher è
utilizzabile.
Sulla soglia degli € 5.000 si faccia
attenzione al calcolo netto-lordo che va gestito con la necessaria attenzione e
cura.
Data la particolare modalità di impiego,
saremmo comunque a raccomandare di subordinate l'attivazione di questo istituto
ad attente valutazioni infortunistiche. Ove il rischio infortunistico INAIL
dovesse apparire sotto-valutato (es. in presenza di attività di animazione per
escursioni marittime e montane), saremmo a raccomandarVi di valutare diversa ed
adeguata contrattualistica, nelle sedi necessarie.
Cordialità.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
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venerdì 28 giugno 2013
ANTICIPAZIONI DL LETTA: SEMPLIFICAZIONI IN VISTA SULL'APPRENDISTATO
Il DL Letta-Giovannini intende affidare alla Conferenza
Stato-Regioni l'adozione di "linee guida" per semplificare
l'apprendistato in relazione ai seguenti aspetti: A) Semplificazione della
pianificazione formativa, con valorizzazione (ai fini dell'accertamento) della
formazione di base;B) Semplificazioni sulla certificazione formativa che
dovrebbe avvenire nel modo più informale possibile; C) Semplificazioni per
Aziende multilocalizzate, che dovrebbero seguire la disciplina formativa della
regione ove sia stabilita la sede legale. Restiamo in attesa di conferme e
aggiornamenti al riguardo, di cui Vi forniremo massima informazione.
A cura dello Studio Francesco Landi di Ferrara
CONTRATTI A TERMINE SENZA INTERVALLO? PROSPETTIVE DEL DL LETTA/GIOVANNINI
Le versioni (purtroppo ancora ufficiose, ma diffuse da fonti autorevoli) del DL Letta-Giovannini accreditano un drastico intervento riformatore sugli intervalli tra un rapporto di lavoro (subordinato) a termine e l'altro.
Al momento, questo è lo stato dell'informazione disponibile sulla materia:
a) Riduzione degli intervalli a 10 gg. (rapporti inferiori a 06 mesi) e a 20 gg. (rapporti superiori a 06 mesi): un ripristino della normativa precedente (già di fatto possibile in forza del DL 83/2012 per via collettiva), che viene consolidata a regime;
b) Possibilità di termini di interruzioni più brevi per attività stagionali e altri casi previsti dalla contrattazione collettiva.
Se questo stato di cose dovesse riuscire confermato a livello di normativa ufficiale, si assisterebbe ad un intervento di drastica flessibilizzazione della contrattualistica a termine.
Ma sul punto si dovrà attendere la normativa a regime.
A cura dello Studio Francesco Landi di Ferrara
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Al momento, questo è lo stato dell'informazione disponibile sulla materia:
a) Riduzione degli intervalli a 10 gg. (rapporti inferiori a 06 mesi) e a 20 gg. (rapporti superiori a 06 mesi): un ripristino della normativa precedente (già di fatto possibile in forza del DL 83/2012 per via collettiva), che viene consolidata a regime;
b) Possibilità di termini di interruzioni più brevi per attività stagionali e altri casi previsti dalla contrattazione collettiva.
Se questo stato di cose dovesse riuscire confermato a livello di normativa ufficiale, si assisterebbe ad un intervento di drastica flessibilizzazione della contrattualistica a termine.
Ma sul punto si dovrà attendere la normativa a regime.
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CERTIFICAZIONE MALATTIA ONLINE: MAI PIU' CERTIFICATI SENZA VISITA
Quesito:
In tempi passati, il Lavoratore malato
che avesse sbadatamente dimenticato di chiedere la certificazione di malattia,
poteva andare dal Medico curante a chiedere il certificato il giorno di rientro
dal lavoro, a guarigione avvenuta, in sostanza. Cosa succede ora con la
certificazione online?
Risposta:
Le FAQ INPS (www.inps.it)
sono molto severe sul punto, non solo perchè escludono radicalmente che le
procedure telematiche possano generare certificati di questo tipo e con queste
tempistiche, ma anche perchè ne declinano le conseguenze penali per falso
ideologico. Ricorda l'INPS che il Medico, ex. art. 07 Dpcm 26/03/2008, è
tenuto, tramite il "certificato di malattia", ad attestare
l'incapacità lavorativa con indicazione di diagnosi e prognosi ex. art.
02.01°comma DL 663/1979 conv. in l. 33/80.
Il medico che attesti una malattia senza
aver compiuta la visita, continua e completa l'INPS, anche se di essa non abbia
fatto menzione nel certificato, è passibile di sanzione penale per falso
ideologico (Cass.. Sez. penale, 29/01/2008 nr. 4451).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
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QUANDO IL LAVORO A CHIAMATA E' PART TIME VERTICALE. UN CASO
Quesito:
Ho assunto a chiamata una Cameriera a
tempo indeterminato per farla lavorare nei periodi di dicembre-gennaio, Pasqua,
25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, luglio-agosto. E' corretta la mia assunzione
in relazione alla previsione di legge che ammette il lavoro a chiamata per
"predeterminati periodi dell'anno"?
Grazie.
Risposta:
In punto di stretto diritto, in assenza
di previsione da parte della contrattazione collettiva (come nel caso del CCNL
Pubblici Esercizi), questa modalità di assunzione a chiamata non è praticabile.
In ogni caso, la fattispecie de
qua è valutata dalla Lett. Circolare nr. 7258/2013 del Ministero del
Lavoro (cdVademecum Riforma lavoro) come un tipico caso di
inammissibilità del rapporto a chiamata e di trasformazione coattiva in
rapporto part time verticale.
Questa conclusione è coerente solo che
si pensi che caratteristica del lavoro a chiamata (come ricordato dalla
Circolare Min. Lav. 20/2012) è la "non perfetta coincidenza tra la durata
della prestazione svolta e quella del contratto". Quando esse coincidano,
anche in orario ridotto (come nel Suo caso), siamo in una diversa fattispecie
contrattuale, ilpart time verticale.
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giovedì 27 giugno 2013
BASTA VISITE PREASSUNTIVE PER APPRENDISTI: LO DICE IL "DECRETO DEL FARE"!
Quesito:
Sto per assumere un apprendista Cameriere.
Ho ricevuto informazioni contrastanti in merito agli adempimenti correlati alle
visite mediche preassuntive, voglio sapere come devo regolarmi.
Risposta:
La materia è attualmente in divenire.
Attualmente, a partire dal 22/06/2013,
in forza del cd "Decreto del Fare" (Art. 42 DL 69/2013), le visite
preassuntive degli apprendisti non sono più obbligatorie, per intervenuta
abrogazione dell'art. 09 del DPR 1668/56.
La legge non è molto chiara perchè
sembra subordinare la non obbligatorietà della visita alle "lavorazioni
non a rischio". Scorrendo l'ufficiosa interpretazione rinvenibile nel
sito www.dplmodena.it, sembra potersi dedurre che
la visita debba andare effettuata nell'ambito degli obblighi
"comuni" di sorveglianza sanitaria discendenti dal D.lgs. 81/2008.
Sul punto, però, Le raccomandiamo di
monitorare attentamente la materia, con l'ausilio di proprio consulente
di fiducia che possa monitorare passo passo l'evoluzione normativa.
Dr.
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CERTIFICAZIONE MALATTIA ONLINE E INDIRIZZO ERRATO, COSA DICE L'INPS IN CASO DI VISITE FISCALI
Quesito:
Mi sono accorto che il mio Medico
curante ha sbagliato nell'indicare il mio indirizzo. Come mi devo comportare
per la mia reperibilità, specie in caso di visite fiscali?
Risposte:
Il Suo caso è contemplato dalle FAQ INPS
relative alla certificazione online , cui si rinvia (www.inps.it).
E' opportuno segnalare quantoprima al
Medico l'errore, affinchè provveda. Attualmente, le FAQ INPS relative alla
certificazione online raccomandano al Lavoratore di
controllare l'indirizzo inserito nel certificato, anche mediante richiesta di
copia del certificato e dell'attestato di malattia (vedi Circolare congiunta
nr. 04/2011).
E' chiaro che l'assenza del Lavoratore
all'indirizzo errato non determina ex se responsabilità del Lavoratore medesimo
per irreperibilità, anche perchè il caso conclama una situazione eclatante di
inesigibilità/impossibilità. E' altrettanto chiaro che incombe all'organo ispettivo
INPS cautelarsi provvedendo, in vista della visita, ad
incrociare l'indirizzo a disposizione dell'Azienda per le comunicazioni
amministrative, che si presume dato dal Lavoratore all'Azienda con efficacia
... impegnativa e definitiva.
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DECRETO LAVORO-PRIME NOTIZIE
E' stato varato ieri il "DECRETO LAVORO" tanto atteso che ha come obiettivi migliorare il Funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile, sostenere le famiglie in difficoltà.
Questi i principali punti
(il testo completo del <a>decreto nel sito del Consiglio dei Ministri</a>)
INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Trattasi di un
PER LEGGERE IL POST COMPLETO, VAI ALLA Ns. PAGINA FB: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/decreto-lavoro-prime-notizie/536914169702829
Questi i principali punti
(il testo completo del <a>decreto nel sito del Consiglio dei Ministri</a>)
INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Trattasi di un
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mercoledì 26 giugno 2013
ASpI E RISOLUZIONE CONSENSUALE NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI: PROFILI PROBLEMATICI
Quesito:
Salve. Se espleto il tentativo di conciliazione avanti la DTL nel caso di
contenzioso per licenziamenti per motivo oggettivo in un’Azienda con meno di 15
Dipendenti, soggetta a tutela obbligatoria, posso far fruire l’ASpI al
Dipendente, una volta stipulato il verbale di risoluzione consensuale?
Risposta:
Nel vigore della
vecchia DS, l’INPS ha tendenzialmente escluso che il verbale di conciliazione
contenente risoluzione consensuale potesse valere come evento di disoccupazione
involontaria. Solo recentemente, l’art. 07 l. 604/1966 (modificato dalla l.
92/2012) ha ammesso che il verbale di conciliazione contenente mutuo
scioglimento del rapporto di lavoro, maturato in quella sede procedurale, dia
diritto all’ASpI. Ma parliamo di Aziende con più di 15 Dipendenti.
A ns. avviso, ci sono
spunti e argomenti per estendere l’accesso all’ASpI per risoluzione consensuale
anche nelle conciliazioni avanti la DTL per Dipendenti di Aziende con meno di
15 Dipendenti. E’ necessario al riguardo considerare cosa ha disposto l’INPS
con Messaggio 20830/2012:
"Sentito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che ha espresso parere concorde, si ritiene che l’ipotesi
della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all’art. 7 della legge n. 604 del 1966 conclusa in sede conciliativa con una
risoluzione consensuale configuri un’ipotesi di cessazione involontaria del
rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito
corrispondente. Pertanto, ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede
conciliativa mediante la nuova procedura di cui al novellato art. 7 della legge
n. 604 del 1966, attivata dal 18 luglio 2012 è possibile procedere, in presenza
dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all’erogazione
dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli
eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012."
Questo pronunciamento era stato sollecitato dalla circostanza che le
risoluzioni consensuali fino al 31/12/2012, pur nel vigore dell'art. 07, non
potevano produrre l'effetto di garantire la DS al Dipendente. Questa pronuncia
era ricavata "a diritto vigente" DS (pre-ASpI) e sarebbe interessante
ripercorrerla come possibile traccia. Se è vero che la risoluzione avanti la
DTL equivale a "cessazione involontaria", parrebbe consentito
l'accesso all'ASpI ad ogni forma di risoluzione consensuale avvenuta avanti la
DTL sia sopra i 15, sia sotto i 15.
E' una traccia da approfondire. Prima
di giungere a conclusioni definitive, occorre una presa di posizione ufficiale
da parte dell’INPS. Per il momento, è probabile che gli Uffici continueranno a
negare l’ASpI.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
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14MA MENSILITA' 2013, PRIME ISTRUZIONI PER L'USO
La 14ma mensilità è una quota di retribuzione differita, la cui maturazione avviene mensilmente nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro e la cui corresponsione è prevista solo da alcuni contratti collettivi.
Nell'ambito dei contratti collettivi che ne prevedono l'erogazione, essa matura per ratei mensili (1/12 del totale annuo per ogni mese compiuto in servizio), in funzione dell'impiego durante il periodo di maturazione che, a seconda dei contratti, va dal 01 giugno ovvero dal 01 luglio di un anno fino al 31 maggio (ovvero 30 giugno) dell'anno successivo, normalmente su base quindicinale.
Normalmente, l'importo della 14ma è pari a ...
(...)
PER CONTINUARE LA LETTURA, VAI ALLA NOTA CONTENUTA NELLA NS. PAGINA FB:https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/tempo-di-14ma-mensilita-prime-istruzioni-per-luso/536507113076868
APPRENDISTATO PER ALTA FORMAZIONE: QUALE PUNTO DELLA SITUAZIONE?
Tratto dal link: http://www.bollettinoadapt.it/site/home/articolo2364.html
Dottorati industriali e apprendistato di alta formazione e ricerca: istruzioni per l’uso - Free Webinar ADAPT, lunedì 8 luglio 2013, ore 14.30-15.30
In Italia accedono ai percorsi di dottorato di ricerca oltre 12 mila laureati. La speranza che accompagna quasi tutti è quella di mettere un primo piede all'interno delle Università e accedere alla carriera accademica. Le statistiche dicono tuttavia che solo pochi di loro riusciranno realmente, dopo una lunga transizione fatta di contratti precari e assegni di ricerca temporanei, a proseguire la trafila ed entrare nei ruoli universitari. Da qui l'idea di un dottorato di ricerca in azienda sul modello di quanto avviene in numerosi altri Paesi, con l'obiettivo di non disperdere quel patrimonio di competenze che questi giovani ricercatori hanno comunque accumulato.
Del tema si occupa il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2013) che, accantoall'apprendistato di alta formazione e ricerca, prevede ora la possibilità di attivare veri e propri dottorati industriali. I nuovi dottorati potranno riguardare anche i dipendenti delle imprese che finanziano i dottorati, sulla base di un percorso stabilito dall'impresa e dal collegio dei docenti con lezioni in aula che si alterneranno a laboratori in azienda.
Affronteremo questi importanti temi, purtroppo ancora nebulosi e di non facile attuazione, il prossimo 8 luglio, nel corso di unwebinar previsto dalle ore 14.30 alle ore 15.30., con l’obiettivo di delineare alcuni percorsi operativi anche alla luce della esperienza già in atto da quattro anni presso la Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro promossa da Università degli Studi di Bergamo (CQIA) e ADAPT.
La partecipazione al webinar è libera previa iscrizione secondo le modalità indicate in brochure.
La partecipazione al webinar è libera previa iscrizione secondo le modalità indicate in brochure.
Vi aspettiamo numerosi.
Buona giornata.
Michele Tiraboschi
@Michele_ADAPT
DOTTORATI INDUSTRIALI E APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA: ISTRUZIONI PER L’USO programma del webinar dell’8 luglio
Buona giornata.
Michele Tiraboschi
@Michele_ADAPT
DOTTORATI INDUSTRIALI E APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA: ISTRUZIONI PER L’USO programma del webinar dell’8 luglio
martedì 25 giugno 2013
PERIODO DI PROVA LAVORATORI STAGIONALI NEL COMMERCIO ORTOFRUTTICOLO
Quesito:
Opero nel settore Commercio-Ortofrutta e
ho assunto un Operaio Agricolo di 3°livello per 3 mesi, fino al 30/09 pv.
Ho riscontrato che il CCNL prevede un
periodo di prova fino a 60 gg., ma, pur essendo il Dipendente
"nuovo", mi sembra eccessivo.
Si può fare un periodo di prova più
breve?
Risposta:
Ai sensi dell'art. 2096 C.C., il periodo
di prova è una clausola meramente eventuale del contratto di lavoro. Non solo,
il termine di CCNL è da individuarsi come termine massimo, derogabile a favore
del Lavoratore.
Nello specifico del CCNL
Ortofrtutticoli-Agrumari, poi, è lo stesso CCNL a prevedere una speciale
disciplina del periodo di prova per i "lavoratori stagionali". L'art.
38.03°comma, infatti prevede:
Per il personale
assunto a tempo determinato: la durata del periodo di prova, che dovrà in ogni
caso risultare da atto scritto, non dovrà superare il limite di 3 giorni di
lavoro effettivo per i lavoratori assunti per periodi fino ad 1 mese e di 6
giorni di lavoro effettivo per periodi superiori ad un mese.
Non sono assoggettati al periodo di prova i lavoratori che abbiano già prestato la loro opera alle dipendenze della medesima azienda in precedenti cicli stagionali.
Non sono assoggettati al periodo di prova i lavoratori che abbiano già prestato la loro opera alle dipendenze della medesima azienda in precedenti cicli stagionali.
Visto che il
lavoratore stagionale è "nuovo" e il rapporto ha durata trimestrale,
il periodo di prova è definito in un tempo massimo di 06 giorni.
Cordialità.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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DICHIARAZIONE FISCALE CORRETTIVA "IN UTILIBUS"
Il tema della dichiarazione correttiva in utilibus continua ad essere oggetto di un ampio dibattito, al punto che tra
Amministrazione finanziaria e giurisprudenza non può dirsi ancora raggiunto un
accordo.
L'intervento regolativo in materia del
2001 (art. 02. 08-bis DPR 322/98 come modificato dal DPR 07/12/2001 nr.
435) invece di chiarire ha complicato le cose.
Pomo della discordia, il seguente
inciso:
"Le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei Sostituti d'Imposta
possono essere integrate dai Contribuenti per correggere errori od omissioni
che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o di un minor
credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può
essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997".
"Non oltre": che significa
questo inciso? Per l'Agenzia delle Entrate non ci sono dubbi di sorta, l'inciso
circoscrive in 01 anno il periodo della dichiarazione correttiva in
utilibus sottoponendolo ad una rigida preclusione; per la Cassazione
invece (vedi Cass. Sez. Unite 06/12/2002 nr. 17394, Cass. 20/04/2012 nr. 6253)
tale disposizione non incide sulla "generale" facoltà del
Contribuente di emendare la Dichiarazione fiscale, correlata alla natura di
"dichiarazione di scienza" della medesima dichiarazione che come tale
presuppone la possibilità di modifica in caso di errore.
Da ultimo, si segnala l'intervento di
Cass. 14/05/2012 nr. 11500, che ha confermato quest'ultimo orientamento.
Chi ha ragione?
Il nodo interpretativo, a mio
modestissimo avviso, si scioglie solo partendo cognizione che ogni
ricostruzione de quapresuppone, da un lato, la presa d'atto di un
(attuale o potenziale) "conflitto di norme" (art. 02. 08-bis DPR
322/98 e art. 38 DPR 602/1973, quest'ultimo riguardante la disciplina generale
del rimborso), dall'altro una distinta modalità di soluzione. Chi ritiene che
il periodo disponibile per la correzione della Dichiarazione in
utilibus sia esclusivamente infra-annuale (la posizione
dell'Amministrazione Finanziaria) presuppone che la disposizione ex DPR 322/98
(attinente allo stesso campo materiale del DPR 602/73, gli "errori in
dichiarazione") sia speciale a tutti gli effetti, quindi tale da assorbire
ogni profilo regolatore del rimborso, prevalendo sulla disciplina generale ex.
art. 38 DPR 602/73. Viceversa, la Cassazione tende a disconoscere tale
"esclusivismo" di disciplina del DPR 322/98, ritenendo che la
procedura ivi descritta, finalizzata solo a consentire il recupero
dell'eccedenza tramite compensazione, non possa ritenersi l'unica modalità di
rilevazione dell'eccedenza di imposta.
In quest'ultima ricostruzione, il
"conflitto di norme" viene superato, presupponendo una
specializzazione nelle disposizioni interessate al rimborso fiscale: il DPR
322/98 sarebbe, in questa direzione, finalizzato a gestire il recupero degli
"errori" tramite compensazione, il DPR 602/1973 invece sarebbe volto
a consentire il recupero degli "errori" tramite procedura di rimborso
classica.
Dal punto di vista eminentemente logico
ed esegetico, è, nonostante tutto, questa ricostruzione a lasciarsi
maggiormente apprezzare.
Nonostante entrambe le disposizioni
partano da uno stesso dato di partenza (l'errore in dichiarazione dei redditi)
per ritenere l'efficacia preclusiva della procedura dichiarativa in
utilibus ex DPR 322/1998 si deve per forza presupporre che la modifica
del 2001 al citato DPR abbia innovato la disciplina dell'accertamento
dell'errore. Conclusione cui non è lecito giungere, proprio considerando il
tenore letterale della disposizione che, incidendo solo sul recupero tramite
compensazione, non ha inteso operare in deroga alla generale disciplina del
rimborso. Ma c'è di più: la disposizione ex. art. 02 DPR 322/98 non può operare
in deroga, perchè essa non è scritta o confezionata in modo da poter essere intesa
come prevalente o sostitutiva del DPR 602/73: nè a tale conclusione si può
giungere in via interpretativa, per il ben noto principio che vieta
all'interprete, nel silenzio della legge, di applicare l'interpretazione
analogica una norma di diritto eccezionale a casi non previsti (art. 14 Disp.
prel.).
La conclusione della Cassazione, poi, si
lascia enormemente apprezzare per i canoni di "giustizia naturale"
cui si conforma e che si lasciano apprezzare non solo in termini di aderenza
allo spirito garantistico dello Statuto del Contribuente (l.
212/2000), ma anche per l'efficacia di "rimessione in termini" che ne
consegue in sede processuale, dove viene permessa senza limiti di sorta al
Contribuente una facoltà di dedurre a rimborso i propri errori (vedi tra
le tante Cass. n. 10708/2007; n. 3904/2005; n. 12791/2004).
Con ciò, però, anche così ricostruito il
diritto vivente, non può farsi a meno di rilevare una seria e grave lacuna:
fino a quando al Contribuente è dato emendare la Dichiarazione? Qui le scuole
di pensiero sono almeno due, chi ritiene che la Dichiarazione sia correggibile
in ogni momento, e chi, invece, ritiene che anche tale facoltà debba essere
comunque contenuta nel limite quadriennale di accertamento.
Lo stesso art. 38 DPR 602/73 quando parla
di "errore" non precisa quando o entro quale termine debba essere
rilevato l'errore!
E non può essere omesso di rilevare come
tale incertezza possa anche risolversi in una conclamata "eterogenesi dei
fini", rimettendo in mano magari al Contribuente disonesto un eccessivo
arbitrio nella paralisi della legittima pretesa tributaria.
Al momento, riteniamo che l'unico modo
per uscire dall'impasse sia una specifica legislativa che contemperi
adeguatamente la tutela del contribuente con la necessaria tutela della
certezza della legittima pretesa fiscale, magari modulando la disciplina in relazione
alle correzioni in utilibus invocate in sede amministrativa
(dove in analogia con i termini dell'accertamento, non è incoerente concepire
un termine, evidentemente equo, con efficacia preclusiva), ovvero in sede
giurisdizionale (dove tali rilievi, attenendo ad un potere di
"eccezione" del Contribuente non può subire limitazioni, pena la
lesione al principio del contraddittorio ex. art. 24 Cost.).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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ANAGRAFE CONTI CORRENTI, ATTENTO IL FISCO TI VEDE!
E' in vigore dal 24/06 us., la disposizione del DL 201/2011 (art. 11.02-03) che impone a tutti gli intermediari finanziari (Banche, Società di Intermediazione mobiliare, posta etc.) di trasmettere all'Agenzia delle Entrate gli identificativi dei contribuenti intestatari di rapporti finanziari, comprensivi dei relativi saldi dare-avere, risultanti dall'inizio e alla fine di ciascun esercizio.
Si tratta di un nuovo strumento contro l'evasione fiscale, che permetterà ....
SE VUOI LEGGERE LA NOTA, VAI ALLA NS. PAGINA FB: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/anagrafe-conti-correnti-attento-il-fisco-ti-vede/536100759784170
lunedì 24 giugno 2013
IL CONTRIBUTO ASpI NEL LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA
Che ne è se un Dipendente assunto a
termine viene licenziato per mancato superamento del periodo di prova? Si
applica, in questo caso, il contributo di licenziamento?
Risposta:
Allo stato attuale, il contributo è
subordinato a eventi denominati di "interruzione del rapporto a tempo
indeterminato" a fronte di "causali che darebbero diritto
all'ASpI" (ossia licenziamento da parte del Datore di Lavoro).
Quindi, i requisiti sono essenzialmente
due:
a) Licenziamento proveniente dal Datore
di Lavoro (teoricamente, anche per periodo di prova, non essendo l'evento
escluso da quelli che danno titolo all'ASpI);
b) Sussistenza di un rapporto a tempo
indeterminato.
Nel caso di specie, difetta il requisito
sub-b).
Pertanto, il licenziamento del
Dipendente a termine per mancato superamento del periodo di prova attualmente
non da luogo all'obbligo datorile del contributo di licenziamento.
Resta l'aggravamento dell'1,4% se
l'assunzione a termine non rientra tra quelle per cui tale contribuzione aggiuntiva
INPS non sia dovuta (essenzialmente, assunzioni sostitutive).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
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