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martedì 11 giugno 2013

LAVORO ACCESSORIO PER IMPIEGHI "STAGIONALI"

AVVERTENZA: Compendiamo in questa sede vari quesiti comunque attinenti all'utilizzo del lavoro accessorio (voucher) per lavori "stagionali".

QUESITO 1:
Posso impiegare il voucher per assumere una Segretaria per la mia Azienda Agricola per il periodo estivo?
QUESITO 2:
Posso Impiegare il voucher per assumere un Camionista per la mia Azienda di Commercio Ortofrutticolo?
QUESITO 3:
E se il camionista (di cui al quesito 2) è iscritto a Ditta Artigiana come Pizzaiolo, questi si troverebbe in una situazione di incompatibilità con l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane?

Risposta:
I quesiti, in se stessi connessi, meritano di essere trattati congiuntamente.
Il primo criterio applicativo che viene in considerazione a questo fine è quello enunciato limpidamente dal Vademecum:

"Ai fini qualificatori risulta determinante unicamente il rispetto del requisito di carattere economico dei 5000 o dei 2000 euro. Se la prestazione lavorativa è contenuta entro tali limiti, al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione ... In sostanza, se sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, il Legislatore presume che qualunque prestazione rientrante nei limiti economici sopra descritti sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in Azienda sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con contratto di lavoro subordinato".

Pertanto, ricorrendo i limiti economici sopra evidenziati, il voucher è utilizzabile dalle Aziende qui citate per l'impiego sia della Segretaria, sia del Camionista. In questi casi, stante l'impiego da parte dell'impresa, fermo restando il limite complessivo annuale di € 5.000 "netti" (ma sul punto richiamiamo alla prudenza per l'incidenza delle rivalutazioni ISTAT), i Lavoratori possono utilizzare voucher presso il medesimo "Committente Imprenditore" per € 2.000.
Nel caso, però, del voucher per Autotrasporto non ci nascondiamo la criticità di una simile operazione, un pò per gli intrinseci rischi infortunistici (che verrebbero patentemente sottovalutati con il ricorso al voucher, dotato della copertura INAIL base del 4 per mille), un pò per la complessità amministrativa dell'autotrasporto, che obbliga alla tenuta di cronotachigrafo etc. e che può agevolare la prova di abusi o di usi non congrui del voucher per palese simulazione o frode alla legge (la raccomandazione in questo senso sviluppata.
Allo stesso modo, la fattispecie richiede attenzione sotto il versante dei possibili riflessi sull'iscrizione dell'impresa artigiana. Perchè se è vero che la contrattualistica a voucher denota una forma di impiego marginale, l'attività di autotrasporto, per i suoi intrinseci rischi, che presuppongono elevata professionalità ed esperienza, si presta ad essere negativamente valutata sotto il versante dell'art.05.ult. comma legge 443/1985 sull'artigianano che impone all'artigiano di esercitare una sola attività artigiana.


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