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venerdì 4 ottobre 2013

TFR, QUANTO COSTA IL RITARDO DEL DATORE DI LAVORO (CCNL STUDI PROFESSIONALI)

Quesito:
Ho cessato al 31/08/2013 un TFR il mio rapporto di lavoro con lo Studio Professionale con cui ho lavorato per anni.
A tuttoggi, non mi è ancora arrivato il TFR. 
Mi spetta qualcosa per il ritardo del Datore di Lavoro?

Risposta:
Il "ritardo" del Datore di Lavoro nella corresponsione del TFR nel settore Studi Professionali è disciplinato dall'art. 130, il quale dispone quanto segue:

Art. 130. (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% (due per cento) superiore al tasso ufficiale di sconto.

L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1978.


In caso di ritardo, pertanto, spetta la maggiorazione del 2% del Tasso Ufficiale di Sconto. Dal tenore complessivo della norma, pare non necessaria la formale costituzione in mora del Datore.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara



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