Quanto agli obblighi di comunicazione sindacale ex. art. 24 D.lgs. 24/2012 dei lavoratori somministrati, cosa ne è della somministrazione conclusa nel 2011 e poi prorogata in maggio 2012? Si applica la sanzione amministrativa? E se sì, come?
Risposta:
Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, con Nota in data 03 luglio 2012, n. prot. 12187, è dovuta la comunicazione sindacale dei lavori somministrati entro il 31/01/2013 per le somministrazioni accese nell'anno 2012 tra il 06/04 e il 31/12/2012. Questa indicazione ministeriale deve intendersi applicazione coerente della regola tempus regit actum, tesa a garantire l'applicazione non retroattiva della correlata sanzione amministrativa (compresa tra € 250 e € 1.250). Per quanto riguarda il Suo caso, la "proroga" di somministrazione a tempo determinato caduta a maggio 2012 deve intendersi come "nuova somministrazione", ricadente negli obblighi di comunicazione sindacale. Si applicano le sanzioni amministrative in caso di violazione: questo almeno il mio prudente convincimento.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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