Mi sono trovato a licenziare cinque operai della mia impresa edile. Avendo io proceduto nell'arco temporale di 15 giorni, il mio consulente mi ha raccomandato di ricorrere alla procedura di consultazione sindacale per i licenziamenti collettivi. Ma non è più vero che, dopo il DL Lavoro, io posso evitare questa procedura?
Risposta:
In caso di fine appalti edili, il DL Lavoro ha esonerato le aziende edili dalla procedura di conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex. Art. 7 l. 604/1966. L'esclusione non riguarda i licenziamenti collettivi, per cui, ricorrendo o i requisiti, anche dimensionali, la procedura di consultazione sindacale ex. Art. 24.4 comma l. 223/1991 rimane obbligatoria.
Nessun commento:
Posta un commento