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lunedì 21 ottobre 2013

CONCILIAZIONE EX ART. 7 LEGGE 604/1966: IL CASO DELLA FINE CANTIERE EDILE


Quesito:
Sono un imprenditore edile. A chiusura di un cantiere, non ho lavoro per i miei operai e sono stato costretto a licenziarne una buona parte. Devo procedere alla procedura di conciliazione avanti la DTL? Grazie.

Risposta:
La procedura di cui Lei parla e' quella disciplinata dall'art. 7 legge 604/1966, come modificata dalla legge Monti Fornero. È' obbligato alla conciliazione (e l'assenza e' sanzionata ex. Art. 18.06 comma l. 300/1970) il Datore di Lavoro con più' di 15 dipendenti e che proceda ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il caso di licenziamento motivato dal cambio appalto rientra tra i casi esclusi da questo obbligo (per le aziende con più' di 15 dipendenti, altrimenti obbligate) insieme ai casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto e di cambio appalto. 

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