AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 9 ottobre 2013

LICENZIAMENTO LEGITTIMO SE IL DIPENDENTE RIFIUTA LA MANSIONE INFERIORE

Quesito:
Una mia Dipendente ha impugnato il licenziamento per motivi economici che le ho comminato. A parte che la mia Azienda ha subìto un brusco calo di volume d'affari nell'ultimo biennio, che non accenna a diminuire per l'annualità in corso, posso far valere contro le di lei rivendicazioni, che essa ha rifiutato una mansione "inferiore" che Le era stata offerta per evitare il licenziamento? Grazie.

Risposta:
La complessità e la molteplicità degli elementi di fatto sottesi nel "licenziamento per giustificato motivo oggettivo" che, come tali, possono emergere nella fattispecie concreta sono tali che è impossibile dare una risposta compiuta in questa sede.
In questa sede, supportati dalla consolidata giurisprudenza, sarà possibile esprimere alcuni indirizzi valutativi.
Iniziamo con ordine.
Innanzitutto, quando il Datore può considerare validamente formata e costituita la prova del "licenziamento per giustificato motivo oggettivo": la sentenza 18416/2013 della Cassazione Sez. Lav., ha avuto modo di precisare che la prova consiste essenzialmente nella "sussistenza" del motivo economico che giustifica il licenziamento, senza che sia consentito al Giudice eccepire i profili tecnici e organizzativi che restano affidati all'insindacabile apprezzamento dell'Imprenditore, il quale deve considerarsi libero ex. art. 41 Cost. di organizzare i fattori produttivi come crede.
In altre parole, il motivo deve essere "esistente" e non manifestamente pretestuoso.
Per quanto riguarda, l'altro profilo da Lei sollevato, relativo alla adibizione del Dipendente licenziando a mansioni "inferiori" ex. art. 2103 del Codice Civile, non è da oggi che la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di demansionare il Dipendente (contro i rigidi limiti ex. art. 2103 C.C.) se questo serve a evitare il licenziamento del Dipendente.
Le dirò anche di più: e cioè che la sopracitata Cass. 18416/2013 (01/08/2013) ha altresì riconosciuto un diritto/onere del Lavoratore di cooperare col Datore nell'individuazione di mansioni compatibili per evitare il licenziamento, arricchendo così in modo peculiare il complesso di regole relative al repechage. Il rifiuto del Dipendente a svolgere mansioni anche inferiori ma che avrebbero evitato il licenziamento è elemento che concorre certamente, in sede di giudizio di licenziamento, a liberare da responsabilità il Datore di Lavoro.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara


Nessun commento:

Posta un commento