Può intimarsi un valido licenziamento collettivo, agli effetti di legge, in difetto di consultazione sindacale ex. l. 223/91 e ricorrendo, a titolo di "sanatoria" della mancanza, alla conciliazione ex. art. 07 l. 604/1966? Grazie
Risposta:
No.
Dal punto di vista strettamente formale, il licenziamento avvenuto nella sede della conciliazione in sede di DTL non può qualificarsi come licenziamento collettivo, nè alla procedura DTL può attribuirsi alcuna efficacia "sanante" produttiva degli effetti caratteristici (indennità di mobilità etc.) ex. l. 223/91, difettando il requisito della "comunicazione/informazione sindacale". Questo è il requisito necessario per perfezionare il diritto del lavoratore all'indennità di mobilità (residualmente in vigore per opera della l. 92/2012, ma con effetti dal 31/12/2016; fino ad allora, pertanto, le procedure di consultazione sindacali classiche devono considerarsi in vigore).
A stretto rigore di termini, nel caso specifico, se davvero difetta la fase di consultazione sindacale, non dovrebbe spettare l'indennità di mobilità, ma eventualmente l'ASpI, perfezionata nelle forme speciali ex. art. 07 l. 604/1966, come riformato dalla l. 92/2012 (ricordo che, per le risoluzioni consensuali, l'ASpI non spetta!).
Questo, in linea teorica, ma la mia risposta potrebbe essere difettosa e incompleta, difettando io di elementi per giudicare il complesso della procedura.
Il licenziamento, comunque "convalidato" in sede di DTL è valido e non può più essere contestato dai Lavoratori in sede giurisdizionale, perchè posto in essere con i crismi generali per "estinguere" l'azione di impugnativa di licenziamento.
Dr. Giorgio Frabetti profilo linkedin http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=spm_pic&_mSplash=1
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