AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




lunedì 7 ottobre 2013

AMMANCHI DI CASSA, QUANDO SI PUO' LICENZIARE IL DIPENDENTE

Quesito:
Sono la Titolare di una piccola rivendita di articoli di bigiotteria in una località turistica.
Periodicamente, in concomitanza con Ferragosto, ma non solo, si verificano discrasie tra i valori registrati per l'incasso dal registratore di cassa e i valori effettivamente risultanti in cassa. Ho spiegato procedura disciplinare contro la Dipendente abitualmente addetta alla Cassa, ma essa sta resistendo e mi sta dando molto filo da torcere in sede sindacale? Secondo Lei, cosa posso fare per supportare la mia posizione? Grazie.
Risposta:
Preso atto che la fattispecie da Lei descritta molto probabilmente rinvia ad aspetti molto più ricchi e complessi, mi permetto di darLe alcuni elementi di diritto, che credo possano indirizzare le Sue valutazioni (senza poterle esaurire, dato che non operiamo in questa sede web in termini di vera consulenza professionale).
In via preliminare, l'ammanco di cassa è considerato dalla prassi fisiologico in certa misura, per piccoli importi differenziali usuali, in relazione alla prassi commerciale e al volume d'affari (ricordiamo la possibilità che i "piccoli ammanchi" di cassa siano compensati con piccole "entrate aggiuntive"). A margine, poi, si ricorda che di questi eventi "ordinari" è prevista una consolidata disciplina civilistica (nei Principi Contabili) e fiscale (art. 109 TUIR).
In questo caso, è essenziale precisare che l'evento "ammanco di cassa" non coincide dalla condotta/evento di "furto" vero e proprio. L' "ammanco di cassa" è l'evento che sorge dalla constatazione del differenziale negativo tra corrispettivo registrato e corrispettivo incassato. 
E' evidente, a questo fine, che per attribuire l'ammanco alla responsabilità del Dipendente occorre provare, o il dolo di furto (che porta al licenziamento), ovvero la colpa (es. deducibile, ad esempio, in re ipsa dalla specifica mansione contrattuale di cassiere).
Al di fuori di questo perimetro, l'ammanco di cassa non può rivestire rilevanza disciplinare.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara


Nessun commento:

Posta un commento