AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 29 ottobre 2013

AUTOTRASPORTO: TEMPI BREVI PER IMPUGNARE STRAORDINARIO FORFETTIZZATO E TRASFERTE

Quesito:
Sono un Autotrasportatore. Mi sono rivolto ad un Professionista per far valere quelle che ritengo essere le mie spettanze in ordine a trasferte e straordinario forfettizzato degli ultimi cinque anni. Il Professionista ha constatato carenze nei conteggi, ma mi ha detto che può agire solo per "rivendicare" l'ultimo anno (2012), essendo le altre annualità già prescritte. Cosa ne pensa Lei?
                           
Risposta:
Quello che Le posso dire (poco e in punta di diritto) è che, relativamente alle rivendicazioni economiche pregresse, aventi per oggetto trasferte e straordinario forfettizzato, questa è la disciplina di cui all'art. 11.09°comma CCNL 2008:
 
 Per l'efficacia di tali accordi [relativi a trasferte e forfettizzazione degli straordinari, NdR], si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".
 
La disposizione pone una vera e propria "clausola di decadenza" (la cui legittimità è molto discussa in dottrina). Se recepita negli accordi aziendali a Voi applicabili, parrebbe applicarsi non solo alle rivendicazioni pregresse, ma anche a quelle attuali, che venissero via via ad evidenziarsi e a maturare. Pertanto, se appare scontata la preclusione ai Lavoratori di rivendicare i riconteggi per l'annualità 2001 (ad es.), allo stato attuale della documentazione dobbiamo dare per scontata la preclusione al conteggio del 2012, non disponendo noi di atto, scritto da cui risulti la tempestiva impugnazione dei Lavoratori.
Cogliamo l'occasione di ricordare che è onere dei Lavoratori far presente questa carenza documentale.
Di più, non possiamo dirLe.

 



 
 

Nessun commento:

Posta un commento