Quesito:
Dopo aver adito il giudice amministrativo per ottenere la declaratoria di illegittimità/annullamento della graduatoria di concorso (che ha disposto la mia esclusione), e dopo aver avuto soddisfazione con l'annullamento della declaratoria medesima (che prefigura la mia assunzione piena in servizio) posso chiedere alla Pubblica Amministrazione i danni morali?
Risposta:
La questione è di pretta marca forense e andrebbe rivolta ad un Avvocato. Per quanto mi riguarda, non posso che citare la sentenza 4310/2013 del Consiglio di Stato (28/08) e la sentenza 23/2013 (sempre del Consiglio di Stato), che hanno ammesso la risarcibilità del "danno non patrimoniale" ex. art. 2059 Codice Civile da parte della PA ricorrendone i presupposti.
A questi fini, cioè, il richiedente deve allegare e provare in termini reali (sia nell'an sia nel quantum) il pregiudizio subìto, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, nella sua materialità e nella sua riferibilità eziologica (ossia causale) in capo al danneggiante (in questo caso, la PA). A titolo esemplificativo, le sentenze citano come insufficienti quelle richieste risarcitorie del Lavoratore che menzionano genericamente "lo stato di frustrazione" conseguito in seguito al mancato riconoscimento in graduatoria, ovvero frasi ed espressioni affini, non adeguatamente supportate e argomentate sulla base di riscontri attendibili.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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