Quesito:
Che cosa intendono le disposizioni del Ministero del Lavoro che
parlano di "ruolo attivo" della Commissione DTL di conciliazione per le
procedure ex. art. 07 l. 604/1966?
Risposta:
E' da escludersi che tale "ruolo attivo" possa implicare la
potestà della Commissione di attribuire torti o ragioni ufficiali (prerogativa
tipica del potere giudiziario).
Con tale espressione, più realisticamente e puntualmente, si
allude ad una generale ruolo di facilitare
soluzioni conciliative delle posizioni di Datore di Lavoro e
Lavoratore. In nome di questa funzione facilitatoria, la Commissione è
autorizzata a sottoporre al Datore di Lavoro che intende licenziare soluzioni
alternative come la riduzione a tempo parziale, il distacco, il demansionamento
temporaneo etc. E' escluso che la Commissione possa attuare una "conciliazione
aggiudicativa", ossia proponendo formalmente e d'autorità una proposta di
accordo per risolvere la controversia. Tale responsabilità ultima resta alle
Parti.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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