La sanzione amministrativa discendente della mancata comunicazione al Sindacato dei rapporti di somministrazione è passibile di diffida? E se ho provveduto a regolarizzare spontaneamente? Grazie.
Risposta:
Non abbiamo motivi per ritenere non diffidabile ex. art. 13 D.lgs. 124/2004 la violazione degli obblighi di comunicazione ex. art. 24 D.lgs. 274/03 (art. 18.03-bis D.lgs. 24/2012). In questo caso, si applica la sanzione pari al minimo di legge (€ 250), semprechè non emerga una volontà di suo fraudolento della somministrazione. La sanatoria in ritardo comporta comunque l'applicazione della diffida e della sanzione ridotta ("ora per allora") ex. l. 123/2007.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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