Quesito:
Sono stato licenziato
per giusta causa a seguito di un procedimento disciplinare da Ditta
successivamente fallita. Mi è stato detto che non posso attingere al Fondo di
garanzia INPS perchè il licenziamento è addebitabile a mia colpa. Corrisponde
al vero ciò? Grazie.
Risposta:
Il credito a TFR sorge
al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che
vi abbia dato luogo. Conseguentemente, la tutela in garanzia del TFR in caso di
insolvenza spetta comunque a prescindere dalla circostanza che il licenziamento
sia dipeso o meno da responsabilità del Lavoratore. Naturalmente, l'accesso al
Fondo spetta alle condizioni di legge: in caso di fallimento del Datore, il
lavoratore deve essersi insinuato ritualmente al passivo.
In altre parole, la domanda di intervento del Fondo deve essere presentata
dal Lavoratore o dai suoi eredi alla sede INPS, nella cui competenza
territoriale l'assicurato ha la propria residenza, su modello appositamente
predisposto (TFR/CL SR50, reperibile nella modulistica INPS) e deve essere
presentata:
a) In caso di procedure concorsuali, dal 15° giorno successivo al
deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi degli artt. 97 e 209
L.F.;
b) Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti
il credito del Lavoratore, dal giorno successivo della pubblicazione della
sentenza che decide su di esse;
c) In caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla
pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide eventuali
impugnazioni e opposizioni;
d) In caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura
fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo, o dopo
la sentenza che decide dell'eventuale contestazione.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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