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giovedì 10 ottobre 2013

TFR GARANTITO DALL'INPS ANCHE SE IL DIPENDENTE E' STATO LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA?

Quesito:
Sono stato licenziato per giusta causa a seguito di un procedimento disciplinare da Ditta successivamente fallita. Mi è stato detto che non posso attingere al Fondo di garanzia INPS perchè il licenziamento è addebitabile a mia colpa. Corrisponde al vero ciò? Grazie.

Risposta:
Il credito a TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che vi abbia dato luogo. Conseguentemente, la tutela in garanzia del TFR in caso di insolvenza spetta comunque a prescindere dalla circostanza che il licenziamento sia dipeso o meno da responsabilità del Lavoratore. Naturalmente, l'accesso al Fondo spetta alle condizioni di legge: in caso di fallimento del Datore, il lavoratore deve essersi insinuato ritualmente al passivo.
In altre parole, la domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal Lavoratore o dai suoi eredi alla sede INPS, nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza, su modello appositamente predisposto (TFR/CL SR50, reperibile nella modulistica INPS) e deve essere presentata:

a) In caso di procedure concorsuali, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi degli artt. 97 e 209 L.F.;
b) Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del Lavoratore, dal giorno successivo della pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
c) In caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide eventuali impugnazioni e opposizioni;

d) In caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo, o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

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