Quesito:
Vi pongo un quesito, per quanto riguarda il computo della base
occupazionale di cui al Decreto Lavoro 76/2013 convertito in legge ad agosto
(confronto tra, media dei 12 mesi precedenti all'assunzione ed il mese
dell'assunzione agevolata), le assunzioni e i licenziamenti derivanti dal
passaggio di appalto ex art. 4 CCNL Multiservizi/Servizi integrati, vanno considerati
oppure no? Preciso che il CCNL stabilisce che le assunzioni delle
Aziende appaltatrici subentranti non costituiscono “occupazione aggiuntiva”.
Grazie.
Risposta:
La risposta va trovata
all’interno dell’art. 01 DL 76/2013 e non pare proprio rilevare la
contrattazione collettiva, se (come nel caso specifico) non richiamata ai fini
delle disposizioni sull’incremento occupazionale.
Al riguardo, la Circolare
INPS 111/2013, nel considerare i “periodi neutri”, ossia ininfluenti ai fini
dell’incremento occupazionale, non considera i “Licenziamenti per cambio
appalti” (vedi Allegato 5). Questo porta con sé la conclusione che
licenziamenti e assunzioni, ai fini degli effetti sull’incremento
occupazionale, vanno gestiti secondo i principi generali. Pertanto, per l’Azienda
subentrante tali lavoratori, una volta assunti, potranno essere imputati ad
incremento ad incremento occupazionale; i licenziamenti, non essendo “neutri”,
andranno conteggiati in diminuzione per l’Azienda appaltatrice “cessante”. A
margine, è opportuno chiarire che tale procedura, creando un “titolo di
prelazione” per l’assunzione dei lavoratori in appalto per l’Azienda
subentrante, rientra tra le ipotesi ex. art. 04.12°comma lett.a) che escludono
questa tipologia di lavoratori dai soggetti agevolabili, in quanto la loro
assunzione è vincolata da disposizione collettiva.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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