Sono un Imprenditore, che si trova nella necessità di corrispondere a rate lo stipendio, frazionato in alcuni acconti.
Ho consultato L'Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore num. 05/2013 e dice che lo posso fare.
Mi conferma?
Grazie.
Risposta:
La risposta fornita dall'Esperto Risponde è in sè corretta, ma, essendo poco circostanziata, può generare equivoci sul versante pratico e applicativo.
Come noto, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio non sono ammessi pagamenti in contanti, ma solo previo strumento "tracciato" (assegni etc.) per i pagamenti aventi per oggetto importi uguali o superiori a € 1.000, compresi anche pagamenti frazionati artificiosamente ma che complessivamente danno luogo a movimentazioni di denaro superiori alla soglia di tracciabilità.
Oltre la soglia di tracciabilità scattano le sanzioni.
Ora, nel tempo, la prassi ha conosciuto temperamenti a questa rigida regola, per consentire adeguamenti e adattamenti a prassi gestionali che di per sè non presentano alcun pericolo di inquinamento della trasparenza dei percorsi economici.
In forza delle indicazioni dell'apposita Commissione interpretativa costituita ex. art. 32 DPR 148/1988 e del Consiglio di Stato (Nota 65633/2008) e dell'ultima Circolare del MEF 02/2012, non si considerano "frazionate" ai fini delle disposizioni anti-riciclaggio le operazioni che, pur singolarmente inferiori al limite di tracciabilità, danno luogo a movimentazioni economiche "complessivamente" superiori al limite legale (oggi € 1.000), presentino comunque le seguenti caratteristiche:
a) Facciano capo ad operazioni
diverse;
b) Facciano capo alla stessa
operazione, ma il frazionamento sia connaturato all'operazione stessa (es.
somministrazione);
c) Facciano capo alla stessa
operazione, ma il frazionamento sia convenuto dalle Parti.(es. operazione
rateale).
Pertanto, la rateazione degli stipendi è uno di quei casi per cui appare contemplata la possibilità di pagamento in contanti delle rate, anche se gli importi finali e complessivi sono uguali o superiori a € 1.000.
Ma il percorso che conduce a questa conclusione è lastricato di insidie: vediamo perchè.
Se da un lato, infatti, la prassi è generosa nell'aprire ad adeguamenti operativi, giustificati da "ragioni gestionali" apprezzabili, impedendo per questi l'applicazione delle sanzioni amministrative, dall'altro, però, carica il Contribuente dell'onere della prova della "razionalità economica" di tale frazionamento.
Non basta invocare per sottrarsi dalle sanzioni (come sembra adombrare l'Esperto Risponde) una generica "libertà contrattuale" per frazionare il credito, non basta un "contratto purchessia", ma occorre un contratto dalla ratio economica riconoscibile: sennò il contratto è nullo per violazione delle norme imperative (art. 1418 C.C.) e il frazionamento è sanzionabile.
Se l'Esperto avesse illustrato la Nota 65663/2008 senza limitarsi a citarla, si sarebbe scoperta l'insidia!
In effetti, nella Nota è chiaramente specificato che il Ministero riservi all'Amministrazione Finanziaria, specie in quest'ultimo
caso, la possibilità di disconoscere il trasferimento.
Non solo, la Nota va anche più in là e fissa una chiarissima e rigorosa regola
da osservarsi per i casi dubbi: nei casi dubbi, ovverosia in mancanza di
giustificazioni credibili ed adeguate del Contribuente, vale il riferimento al
"valore complessivo da trasferire". In altre parole, la somma
... fa il totale! In questo senso, cumulando le singole prestazioni
l'Amministrazione ricostruirà il volume di scambio finanziario realizzato e, in
base al volume di scambio così ricostruito, valuterà l'osservanza effettiva
delle regole sulla tracciabilità.
Questa circostanza deve indurre alla
prudenza le Aziende che ritengano di poter rientrare in possibili
deroghe alla regole della tracciabilità, ad esempio in punto di rateizzazione
degli stipendi.
La convenzione è in sè legittima, ma è
evidente che occorre valutare se l'Azienda non versi in condizioni e situazioni
tali da poter trovarsi in difficoltà con l'Amministrazione Finanziaria, al
riparo, cioè, da contestazioni di anomalie contabili e gestionali che
potrebbero invalidare l'accordo, in quanto elusivo.
Questo è tutto.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
Studio Francesco Landi, Consulenza del Lavoro- Ferrara
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