L'Assicurazione Svizzera trasferiva in Italia solo una parte della contribuzione, in particolare quella destinata a finanziare la pensione di vecchiaia e di reversibilità (non quella di invalidità) e soprattutto esistevano aliquote contributive molto diverse rispetto all'Italia. Basti pensare che dal 1975 in poi detta aliquota in Svizzera era pari al 8,4%, mentre quella italiana ha oscillato tra il 24% e il 32,7%. Va poi considerata la sfasatura del cambio, capace di generare disallineamenti anche pesanti nella base imponibile previdenziale svizzera e italiana.
Dopo anni di applicazioni oscillanti (talora super generose con la valorizzazione immediata , a fini "retributivi" della più elevata base imponibile "svizzera") a seguito dell'art. 01.777°comma l. 296/2006 si è consolidato il seguente criterio di valorizzazione del montante pensionistico svizzero, già elaborato in via di prassi dall'INPS, nei termini qui di seguito esemplificati:
ANNO 2001 (tasso di cambio FS/L 1,282)
Stipendio Svizzero: 40.000 franchi svizzeri
Convertito in lire: 40.000 x 1,282 = L. 51. 280.000
Contributi svizzeri: 40.000 x 8,4% = 3.360 F.s.
Convertiti in Lire: 3.360 x 1.282 = 4.307.520 L.
Rapporto contributi: 4.307.520 x 32,7% = 13.172.840 L.
Questo criterio, smentito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (tese a legittimare in sede imponibile l'equivalente in L. della retribuzione lorda pensionabile -40.000 x 1,282 = L. 51. 280.000- vedi Cass. 4623/2004 e Cass. 7455/2005), è stato dichiarato applicabile retroattivamente dalla l. 296/2006 ed è pertanto il criterio attualmente valido, fatti salvi trattamenti più favorevoli adottati dall'INPS in precedenza.
La norma (oggetto di critiche da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza della seconda sezione del 31/05/2011) è stata confermata come legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 264/2012 (a conferma, a Sua volta, della sentenza nr. 172/2008).
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
Esperto di diritto del Lavoro
Dopo anni di applicazioni oscillanti (talora super generose con la valorizzazione immediata , a fini "retributivi" della più elevata base imponibile "svizzera") a seguito dell'art. 01.777°comma l. 296/2006 si è consolidato il seguente criterio di valorizzazione del montante pensionistico svizzero, già elaborato in via di prassi dall'INPS, nei termini qui di seguito esemplificati:
ANNO 2001 (tasso di cambio FS/L 1,282)
Stipendio Svizzero: 40.000 franchi svizzeri
Convertito in lire: 40.000 x 1,282 = L. 51. 280.000
Contributi svizzeri: 40.000 x 8,4% = 3.360 F.s.
Convertiti in Lire: 3.360 x 1.282 = 4.307.520 L.
Rapporto contributi: 4.307.520 x 32,7% = 13.172.840 L.
Questo criterio, smentito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (tese a legittimare in sede imponibile l'equivalente in L. della retribuzione lorda pensionabile -40.000 x 1,282 = L. 51. 280.000- vedi Cass. 4623/2004 e Cass. 7455/2005), è stato dichiarato applicabile retroattivamente dalla l. 296/2006 ed è pertanto il criterio attualmente valido, fatti salvi trattamenti più favorevoli adottati dall'INPS in precedenza.
La norma (oggetto di critiche da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza della seconda sezione del 31/05/2011) è stata confermata come legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 264/2012 (a conferma, a Sua volta, della sentenza nr. 172/2008).
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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