Cosa succede se un Socio di Società di
Capitali (es. Socio d'opera iscritto alla Gestione Artigiani INPS) non è in
regola con i versamenti contributivi?
Può l'INPS negare il rilascio del DURC
alla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge?
Il Ministero del Lavoro ha risposto in
senso negativo, con Interpello nr. 02/2013.
"Le Società di Capitali ... in
quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da
quello dei Soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio
patrimonio. Ne deriva che, sul patrimonio sociale, non possono trovare
soddisfazione i creditori personali del Socio e, al contempo, i creditori
sociali non possono escutere il patrimonio personale dei Soci".
In realtà, il rapporto Società-DURC è un
vecchio problema operativo e interpretativo, che sorge in relazione alla
necessità di cogliere i termini esatti di imputazione degli effetti DURC, in
situazioni complesse di parziale-potenziale dissociazione tra persona fisica
(Socio d'Opera) e soggetto di diritto (es. Società di Persone).
Per questi ultimi soggetti, il Ministero
precisa:
"La posizione dei Soci ... non deve
essere oggetto di verifica al fine del rilascio del DURC che sia richiesto per
effettuare il controllo di regolarità nelle Società di Capitali, nella quale la
stessa posizione è rivestita. Tale verifica appare, invece, necessaria in caso
di Società di Persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal
Socio sulla propria posizione, così come del resto già evidenziato da questo
Ministero con la Circolare 05/2008".
Nonostante l'Interpello abbia
l'ambizione di dire "l'ultima parola" sul DURC di Socio lavoratore
autonomo di Società, esso chiarisce molto meno di quanto sembra, per l'assoluta
non linearità e conseguenzialità del procedimento interpretativo adottato.
Anzitutto: il rapporto tra DURC e regime
delle obbligazioni sociali descritto nell'Interpello appare patentemente
campato "per aria", così come frutto di una miope
astrazione la distinzione, ai fini DURC, tra Soci di Società di Persone e Soci
di Società di Capitali, dato che i punti di similitudine (vedi le piccole Srl)
sono più dei punti di reale differenza, attesa la reale configurazione
organizzativa.
In secondo luogo, "come già
evidenziato da questo Ministero ..." frase sibillina, ma che tradisce il
principale aspetto problematico di questa prospettiva: in primo luogo, la
Circolare (come vedremo tra pochissimo) non ha enunciato un simile
"principio" del rapporto DURC-Società ma lo ha ricavato in via
autonoma l'Interpello sulla base di una ratio legisdedotta dal
Ministero contro i "falsi" lavoratori autonomi che non si vede perchè
non debba riguardare anche i "Soci autonomi" di Società di Capitali.
In terzo luogo, la Circolare 05/2008 non parla di Società, ma di "singoli
prestatori iscritti alla Gestione": pertanto, è stata un'estrapolazione
ministeriale ad avere incluso in dette posizioni anche i Soci di Società di
Persone, così come ad aver escluso i Soci d'opera di Società di Capitali (che a
rigore parrebbero inclusi proprio a causa della formulazione della Circolare
citata "singoli lavoratori autonomi"!). Da ultimo, tale esito
interpretativo, nel silenzio dell'art. 01 non era necessitato, prestandosi anzi
il silenzio (dato il carattere patentemente "eccezionale"e
pubblicistico dell'istituto) ad essere interpretato come esclusione dei Soci,
per la preclusione normale in queste condizioni di interpretazioni analogica
ex. art. 14 preleggi.
In ogni modo, anche a voler ipotizzare
che il Ministero abbia voluto valorizzare in termini di interpretazione
teleologica la portata dell'art. 01 dm 24/10/2007, nella parte in cui gli
adempimenti DURC (anche per gli autonomi) sono riferiti alle "gare
d'appalto pubbliche", ovvero valorizzare la connessione DURC-appalti
pubblici, tale distinzione tra Soci (d'opera) di Società di Capitali non si
lascia comprendere. Se questa fosse stata la posizione del fondo del Ministero
nell'enunciare la ratio legis, sarebbe stato coerente aspettarsi l'obbligo del
DURC anche per il Socio d'opera di Società di Capitali: cosa che, invece, il Ministero
non ha fatto ...
Queste evidenze critiche sono tra loro
strettamente correlate e credo bastino a dimostrare (almeno a livello virtuale)
la fragilità della posizione del Ministero del Lavoro, di fronte a questa
complessa normativa.
L'impressione è che, sulla materia,
siamo davanti ad una lacuna, che solo un intervento legislativo o normativo
chiarificatore potrà dirimere.
Dr. Giorgio Frabetti, Collaboratore Studio Francesco Landi- Ferrara (Consulenza del Lavoro)
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